COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
011 stagione sportiva 2009/10 Gara Cavriglia – N.S.P.Chiusi (1-1) del 5/9/09.
Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.16 del 24/09/09 C.R.T.
Reclama la società Chiusi avverso la seguente decisione del G.S.T.
Reclamo Dell'a.S.D. Nuova Societa' Pol. Chiusi Avverso Regolarita' Gara
U.S.D. Cavriglia/A.S.D. Nuova Societa' Pol. Chiusi Del 5.9.2009 (1-1).
L'A.S.D. Nuova Societa' Pol. Chiusi chiede infliggersi all'U.S.D. Cavriglia la
punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara U.S.D. Cavriglia/A.S.D.
Nuova Societa' Pol. Chiusi del 5.9.2009, per avere quest'ultima schierato i
calciatori Mori Marco e Sarri Matteo classe 1990 pur se squalificati cosi' come
risultava dal Com. Uff. n. 39 del 22 aprile 2008 della Delegazione Provinciale
di Arezzo.
Il ricorso e' infondato e va respinto. L'art. 24 C.G.S. al comma 6 stabilisce:
''che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella
stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per
il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive''; cio' premesso,
occorre ricordare, in riferimento poi alla posizione del calciatore che debba
scontare una giornata di squalifica inflittagli partecipando al Campionato
Juniores, che se la sanzione non puo' essere scontata nella stagione in corso,
deve essere scontata nella prima gara della nuova stagione sportiva dello stesso
campionato Juniores solo se in detta nuova stagione il calciatore rientra nei
limiti di eta' della categoria, mentre i fuori quota devono scontarla nella
prima giornata di campionato in cui gioca la prima squadra della societa' di
appartenenza. I calciatori Mori e Sarri non rientrano piu', per limiti di eta',
nella categoria Juniores e la posizione di fuori quota, non e' uno status di
calciatore, in quanto con l'espressione ''fuori quota'' viene indicato un
calciatore che, avendo superato il limite di eta', non puo' partecipare ai
campionati giovanili, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla
normativa che regola l'organizzazione del torneo, che autorizza le societa' a
schierare uno o piu' calciatori che hanno superato il detto limite di eta'.
Pertanto i calciatori Mori Marco e Sarri Matteo hanno partecipato, nelle file
dell'U.S.D. Cavriglia, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato:
U.S.D. Cavriglia/A.S.D. Nuova Societa' Pol. Chiusi 1-1) avendone titolo.
Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D.
Nuova Societa' Pol. Chiusi di Chiusi S. (Siena) ed ordina addebitarsi la tassa.
La reclamante sostiene l’errata interpretazione del dettato normativo sportivo da parte del G.S.
ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 24 comma 3 del C.G.S. anziché il comma 6 come invece
ha posto in essere il G.S.
La difesa della reclamante sostiene infatti che, avendo i due calciatori titolo, sia pure come fuori
quota, a partecipare al campionato Juniores anche nella stagione in corso, è in tale categoria che
devono scontare la squalifica loro inflitta. Da ciò, come automatico corollario, la irregolare
partecipazione dei predetti nella gara in oggetto, il tutto secondo la regola generale che recita:” I
calciatori devono scontare le squalifiche nella squadra in cui militavano quando è avvenuta
l’infrazione, è se ciò non è possibile nella stessa stagione nella quale è stata irrogata, ciò dovrà
avvenire, anche solo per il residuo, nella stagione successiva”.
La ricorrente pertanto conclude affinchè venga riformata la decisione del G.S. con conseguente
vittoria della gara da parte della società N.S.P.Chiusi ed acquisizione da parte di quest’ultima di
n.3 punti in classifica.
Chiede di essere presente avanti alla C.D.al momento della trattazione della vertenza.
All’udienza del 9/10/09 l’avv. Giotti in rappresentanza della società Chiusi ribadiva sostanzialmente
il reclamo e le conclusioni in esso formulate.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
Invero tutta la controversia ruota attorno alla figura del calciatore c.d. “fuori quota”.
Tale posizione, assolutamente straordinaria e suscettibile di mutamento ad ogni annata calcistica,
non può essere considerata un vero e proprio status giuridico consolidato, ma una semplice
apertura a calciatori di età diversa da quella istituzionalmente prevista in ogni campionato ove
questa è prevista.
Da ciò non può discendere un automatismo nel ritenere “di categoria” un calciatore che, per una
situazione temporanea, riveste per convenzione, caratteristiche tali da potere partecipare ad un
campionato nel quale invece non avrebbe titolo a partecipare secondo i principi generali.
Da quanto esposto, il Collegio ritiene corretta applicazione della norma da parte del G.S. con
conseguente rigetto del reclamo.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo della società Chiusi e dispone l’addebito della relativa tassa.