COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

011 stagione sportiva 2009/10 Gara Cavriglia – N.S.P.Chiusi (1-1) del 5/9/09.

Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.16 del 24/09/09 C.R.T.

Reclama la società Chiusi avverso la seguente decisione del G.S.T.

Reclamo Dell'a.S.D. Nuova Societa' Pol. Chiusi Avverso Regolarita' Gara

U.S.D. Cavriglia/A.S.D. Nuova Societa' Pol. Chiusi Del 5.9.2009 (1-1).

L'A.S.D. Nuova Societa' Pol. Chiusi chiede infliggersi all'U.S.D. Cavriglia la

punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara U.S.D. Cavriglia/A.S.D.

Nuova Societa' Pol. Chiusi del 5.9.2009, per avere quest'ultima schierato i

calciatori Mori Marco e Sarri Matteo classe 1990 pur se squalificati cosi' come

risultava dal Com. Uff. n. 39 del 22 aprile 2008 della Delegazione Provinciale

di Arezzo.

Il ricorso e' infondato e va respinto. L'art. 24 C.G.S. al comma 6 stabilisce:

''che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella

stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per

il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive''; cio' premesso,

occorre ricordare, in riferimento poi alla posizione del calciatore che debba

scontare una giornata di squalifica inflittagli partecipando al Campionato

Juniores, che se la sanzione non puo' essere scontata nella stagione in corso,

deve essere scontata nella prima gara della nuova stagione sportiva dello stesso

campionato Juniores solo se in detta nuova stagione il calciatore rientra nei

limiti di eta' della categoria, mentre i fuori quota devono scontarla nella

prima giornata di campionato in cui gioca la prima squadra della societa' di

appartenenza. I calciatori Mori e Sarri non rientrano piu', per limiti di eta',

nella categoria Juniores e la posizione di fuori quota, non e' uno status di

calciatore, in quanto con l'espressione ''fuori quota'' viene indicato un

calciatore che, avendo superato il limite di eta', non puo' partecipare ai

campionati giovanili, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla

normativa che regola l'organizzazione del torneo, che autorizza le societa' a

schierare uno o piu' calciatori che hanno superato il detto limite di eta'.

Pertanto i calciatori Mori Marco e Sarri Matteo hanno partecipato, nelle file

dell'U.S.D. Cavriglia, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato:

U.S.D. Cavriglia/A.S.D. Nuova Societa' Pol. Chiusi 1-1) avendone titolo.

Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D.

Nuova Societa' Pol. Chiusi di Chiusi S. (Siena) ed ordina addebitarsi la tassa.

La reclamante sostiene l’errata interpretazione del dettato normativo sportivo da parte del G.S.

ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 24 comma 3 del C.G.S. anziché il comma 6 come invece

ha posto in essere il G.S.

La difesa della reclamante sostiene infatti che, avendo i due calciatori titolo, sia pure come fuori

quota, a partecipare al campionato Juniores anche nella stagione in corso, è in tale categoria che

devono scontare la squalifica loro inflitta. Da ciò, come automatico corollario, la irregolare

partecipazione dei predetti nella gara in oggetto, il tutto secondo la regola generale che recita:” I

calciatori devono scontare le squalifiche nella squadra in cui militavano quando è avvenuta

l’infrazione, è se ciò non è possibile nella stessa stagione nella quale è stata irrogata, ciò dovrà

avvenire, anche solo per il residuo, nella stagione successiva”.

La ricorrente pertanto conclude affinchè venga riformata la decisione del G.S. con conseguente

vittoria della gara da parte della società N.S.P.Chiusi ed acquisizione da parte di quest’ultima di

n.3 punti in classifica.

Chiede di essere presente avanti alla C.D.al momento della trattazione della vertenza.

All’udienza del 9/10/09 l’avv. Giotti in rappresentanza della società Chiusi ribadiva sostanzialmente

il reclamo e le conclusioni in esso formulate.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.

Invero tutta la controversia ruota attorno alla figura del calciatore c.d. “fuori quota”.

Tale posizione, assolutamente straordinaria e suscettibile di mutamento ad ogni annata calcistica,

non può essere considerata un vero e proprio status giuridico consolidato, ma una semplice

apertura a calciatori di età diversa da quella istituzionalmente prevista in ogni campionato ove

questa è prevista.

Da ciò non può discendere un automatismo nel ritenere “di categoria” un calciatore che, per una

situazione temporanea, riveste per convenzione, caratteristiche tali da potere partecipare ad un

campionato nel quale invece non avrebbe titolo a partecipare secondo i principi generali.

Da quanto esposto, il Collegio ritiene corretta applicazione della norma da parte del G.S. con

conseguente rigetto del reclamo.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo della società Chiusi e dispone l’addebito della relativa tassa.

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