COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
023 stagione sportiva 2009/10 Oggetto: Reclamo dell'Unione Polisportiva Poliziana avverso
la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Goracci Luca per tre gare (C.U. n. 20 del 8/10/2009)
Il G.S. motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore Luca Goracci con
riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione casalinga disputata in data
4/10/2009 contro la società Bibbiena: “Espulso per frase irriguardosa nei confronti del D.G..
Sanzione aggravata in quanto capitano”.
Ricorre l’impugnante ammettendo la pronunzia della frase irriguardosa (“ma che xxxxx
fischi?”) ma eccependo che “nel parlare comune la parola ha perso completamente la sua
connotazione offensiva e volgare essendo utilizzata a più riprese da esponenti politici, giornalisti,
attori, presentatori”.
La società appare realmente credere nell'eccezione tanto da sostenere, in definitiva, che il
termine possa intendersi come mero rafforzativo non essendo stato imputato direttamente
all'arbitro come nel caso di frasi quali “Testa di xxxxx” o “Non capisci un xxxxx”; in assenza di tali
espressioni (considerate realmente ingiuriose persino dalla reclamante) risulterebbe impossibile
rilevare qualsivoglia ombra di offesa.
Per confermare l'opinione difensiva la reclamante cita alcuni documenti della Fipav (Federazione
di pallavolo) che sanzionerebbero con la semplice ammonizione la condotta maleducata.
Anticipando la possibile critica relativa alla diversità degli sport la reclamante sottolinea che anche
l'AIA, nella redazione dei rapporti di gara, prescrive di segnalare solo le “manifestazioni, nei
confronti del direttore di gara, lesive del prestigio e dell'autorità”
Conclude pertanto, non trattandosi di comportamento irriguardoso ma di semplice
“disapprovazione”, per una riduzione della sanzione comminata.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti,
soci e tesserati delle società”, così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito
indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze
attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta
ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo.
La C.D.T. non può condividere l'assunto di base secondo il quale il termine sarebbe ormai
utilizzato da tutti nel linguaggio comune senza che in esso sia ravvisabile una accezione negativa.
Se alla parola (lo ricordiamo, volgarmente identificativa dell'apparato genitale maschile)
venisse dato, come nella versione difensiva, semplice valore di rafforzativo la locuzione potrebbe
agevolmente essere utilizzata in ogni frangente: “Me lo fa un caffè, xxxxx?” “Mi passi quel xxxxx di
libro?” “Maestra, ma che xxxxx di voto mi dà?”; l'identica frase pronunciata dal giocatore potrebbe
essere infine usata per manifestare la propria disapprovazione nei confronti del vigile che,
fischietto alla bocca, contesti una infrazione ritenuta inesistente senza temere nessuna
conseguenza ulteriore.
Risulta invece evidente a chiunque che pronunziare tali frasi e tali parole suscita
inevitabilmente nel soggetto passivo sensazioni sgradevoli con verosimili reazioni, quantomeno
verbali, analoghe a quelle utilizzate andando a degradare la piacevole conversazione su livelli
certamente non corretti, leali o probi.
Inoltre il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione,
ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e
civile ed ha l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività.
Nessun pregio può essere conferito alla regolamentazione di sport diversi (es. pallavolo,
nuoto sincronizzato, pelota basca, ecc.) che vivono di regole proprie e la cui validità opera
esclusivamente nell'ambito della Federazione di appartenenza; in tale ottica non avrebbe
nemmeno senso citare regole del medesimo sport, ma appartenenti a singole associazioni,
chiedendone la puntuale applicazione in tutte le leghe e Federazioni che non ne abbiano
espressamente approvato il contenuto.
Né può essere conferita validità indiretta al fatto che l'AIA (distinta dalla F.I.G.C.) preveda
(in un comunicato locale della sezione di Livorno) particolari distinzioni.
Peraltro il documento acquisito in atti recita: “Possono avvenire delle manifestazioni nei
confronti degli Ufficiali di gara che, pur non essendo ingiurie, sono comunque lesive del prestigio e
dell'autorità dei medesimi” e cita tra gli esempi “Arbitro ripassati il regolamento” o “Vieni via, quello
non vede niente!! Fischia solo contro di noi” considerando tali frasi, meno lesive di quella
pronunciata, comunque irriguardose.
Dunque, al di là dell'inapplicabilità nell'ambito del presente procedimento delle
regolamentazioni nella compilazione del rapporto di gara appartenenti ad altra associazione la
dedotta citazione appare artatamente incompleta e pertanto la sanzione applicata dal G.S. risulta
assolutamente corretta e contenuta nei minimi limiti edittali.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.