COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 019 Stagione sportiva 2009
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
019 Stagione sportiva 2009/10 Oggetto: reclamo proposto dalla A.S.D. Porta Romana
avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Malpici Niccolò (C.U. n. 18/2009)
L 'A.S.D. Porta Romana, nella persona del Presidente, contesta il provvedimento di squalifica
inflitto dal G.S.T. della Toscana al proprio calciatore; in particolare:
A)squalifica per cinque gare al calciatore Malpici Niccolò il quale, “espulso per condotta
violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G.”
La reclamante chiede una riduzione della squalifica sopra-riportata, perché eccessiva,
sostenendo la lievità dello scontro di gioco, peraltro, ammettendo l’atteggiamento offensivo ed
irriguardoso del proprio calciatore nei confronti del D.G.
La C.D.T.T esaminati gli atti respinge il reclamo.
Il D.G., chiamato a redigere un supplemento di rapporto espressamente richiesto da questa
C.D.T., è stato assolutamente chiaro e preciso nella esposizione fattuale che si manifesta coerente
con la dinamica riferita, tra l’altro confermata dalla stessa reclamante.
Il medesimo ha ribadito la condotta violenta del calciatore Malpici, il quale “a gioco fermo” colpiva
con un calcio l’avversario, e l’atteggiamento offensivo ed irriguardoso nei confronti dello stesso.
In ordine all’entità della sanzione irrogata il G.S. ha utilizzato criteri applicati costantemente dagli
Organi della D.S. Toscana per cui, sotto il profilo del quantum, la stessa sanzione appare ben
proporzionata ai fatti ascritti al tesserato.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.