COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REG

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

020 Stagione sportiva 2009/10. Reclamo della U.S Settignanese avverso dec. Del

G.S.Territoriale. Esito gara Settignanese – Floria 2000 del 27/09/2009 C.U 20 del 08/10/2009.

Il G.S.T, con provvedimento ampiamente motivato, respingeva il reclamo della U.S Settignanese

tendente ad ottenere la ripetizione della gara, confermando il risultato acquisito sul campo (1 – 4).

Con tempestivo reclamo, la stessa Settignanese chiede a questa Commissione di valutare

diversamente gli eventi e reitera la richiesta di ripetizione della gara.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Trattandosi di esito gara, il reclamo deve essere inviato alla controparte dandone contestualmente

prova all’Organo giudicante (art. 33 comma 5 Codice Giustizia Sportiva ).

Nel caso che occupa, la soc. Settignanese ha omesso tale incombenza non avendo prodotto

certificazione in tal senso neanche dopo la richiesta della segreteria della Commissione ( fax ore

11.38 del 16/10/09.)

P.Q.M.

La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa

relativa.

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