COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

023 stagione sportiva 2009/10 Oggetto: Reclamo dell'Unione Polisportiva Poliziana avverso

la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Goracci Luca per tre gare (C.U. n. 20 del 8/10/2009)

Il G.S. motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore Luca Goracci con

riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione casalinga disputata in data

4/10/2009 contro la società Bibbiena: “Espulso per frase irriguardosa nei confronti del D.G..

Sanzione aggravata in quanto capitano”.

Ricorre l’impugnante ammettendo la pronunzia della frase irriguardosa (“ma che xxxxx

fischi?”) ma eccependo che “nel parlare comune la parola ha perso completamente la sua

connotazione offensiva e volgare essendo utilizzata a più riprese da esponenti politici, giornalisti,

attori, presentatori”.

La società appare realmente credere nell'eccezione tanto da sostenere, in definitiva, che il

termine possa intendersi come mero rafforzativo non essendo stato imputato direttamente

all'arbitro come nel caso di frasi quali “Testa di xxxxx” o “Non capisci un xxxxx”; in assenza di tali

espressioni (considerate realmente ingiuriose persino dalla reclamante) risulterebbe impossibile

rilevare qualsivoglia ombra di offesa.

Per confermare l'opinione difensiva la reclamante cita alcuni documenti della Fipav (Federazione

di pallavolo) che sanzionerebbero con la semplice ammonizione la condotta maleducata.

Anticipando la possibile critica relativa alla diversità degli sport la reclamante sottolinea che anche

l'AIA, nella redazione dei rapporti di gara, prescrive di segnalare solo le “manifestazioni, nei

confronti del direttore di gara, lesive del prestigio e dell'autorità

Conclude pertanto, non trattandosi di comportamento irriguardoso ma di semplice

disapprovazione”, per una riduzione della sanzione comminata.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti,

soci e tesserati delle società”, così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito

indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze

attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta

ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo.

La C.D.T. non può condividere l'assunto di base secondo il quale il termine sarebbe ormai

utilizzato da tutti nel linguaggio comune senza che in esso sia ravvisabile una accezione negativa.

Se alla parola (lo ricordiamo, volgarmente identificativa dell'apparato genitale maschile)

venisse dato, come nella versione difensiva, semplice valore di rafforzativo la locuzione potrebbe

agevolmente essere utilizzata in ogni frangente: “Me lo fa un caffè, xxxxx?” “Mi passi quel xxxxx di

libro?” “Maestra, ma che xxxxx di voto mi dà?”; l'identica frase pronunciata dal giocatore potrebbe

essere infine usata per manifestare la propria disapprovazione nei confronti del vigile che,

fischietto alla bocca, contesti una infrazione ritenuta inesistente senza temere nessuna

conseguenza ulteriore.

Risulta invece evidente a chiunque che pronunziare tali frasi e tali parole suscita

inevitabilmente nel soggetto passivo sensazioni sgradevoli con verosimili reazioni, quantomeno

verbali, analoghe a quelle utilizzate andando a degradare la piacevole conversazione su livelli

certamente non corretti, leali o probi.

Inoltre il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione,

ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e

civile ed ha l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività.

Nessun pregio può essere conferito alla regolamentazione di sport diversi (es. pallavolo,

nuoto sincronizzato, pelota basca, ecc.) che vivono di regole proprie e la cui validità opera

esclusivamente nell'ambito della Federazione di appartenenza; in tale ottica non avrebbe

nemmeno senso citare regole del medesimo sport, ma appartenenti a singole associazioni,

chiedendone la puntuale applicazione in tutte le leghe e Federazioni che non ne abbiano

espressamente approvato il contenuto.

Né può essere conferita validità indiretta al fatto che l'AIA (distinta dalla F.I.G.C.) preveda

(in un comunicato locale della sezione di Livorno) particolari distinzioni.

Peraltro il documento acquisito in atti recita: “Possono avvenire delle manifestazioni nei

confronti degli Ufficiali di gara che, pur non essendo ingiurie, sono comunque lesive del prestigio e

dell'autorità dei medesimi” e cita tra gli esempi “Arbitro ripassati il regolamento” o “Vieni via, quello

non vede niente!! Fischia solo contro di noi” considerando tali frasi, meno lesive di quella

pronunciata, comunque irriguardose.

Dunque, al di là dell'inapplicabilità nell'ambito del presente procedimento delle

regolamentazioni nella compilazione del rapporto di gara appartenenti ad altra associazione la

dedotta citazione appare artatamente incompleta e pertanto la sanzione applicata dal G.S. risulta

assolutamente corretta e contenuta nei minimi limiti edittali.

P.Q.M.

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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