COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 027 Stagione sportiva 2009

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

027 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Villa Basilica avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Aquino Gianfranco fino al 08.12.2009 (C.U. n. 20 del 08.10.2009)

Propone reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Villa Basilica avverso la squalifica fino al 08.12.2009 del calciatore Aquino Gianfranco, comminata dal G.S.T. con la seguente motivazione:“correva verso il D.G. in atteggiamento di protesta e quindi poneva le proprie mani sul petto dell’arbitro senza procuragli conseguenza alcuna”.

La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione comminata, non nega il comportamento eccessivo tenuto dal proprio tesserato, anche se rileva che la condotta posta in essere dal calciatore nei confronti del D.G. sarebbe stato frutto di una istintiva, quanto sintomatica, richiesta di attenzione alle proprie rimostranze conseguenti ad una situazione di gioco.

Ritiene altresì la reclamante che la particolare modestia del contatto verificatosi è stata acclarata dallo stesso G.S.T. il quale, esaminato il rapporto di gara, riconosceva con il provvedimento impugnato che il contatto era avvenuto “senza procuragli conseguenza alcuna”.

Circostanza questa da prendere in considerazione al fine di determinare una derubricazione del capo di incolpazione nei confronti del proprio calciatore, non ravvedendosi nella condotta dallo stesso posta in essere, elementi di violenza e aggressività previsti dalla norma sanzionatoria presa in esame dal G.S.T. per la comminazione della squalifica.

L’A.S.D. Villa Basilica conclude, infine, riportandosi all’orientamento formatosi in seno a questa C.D.T., in relazione alle ipotesi di condotte scorrette ma non violente poste in essere nei confronti dei D.G., formulando richiesta di audizione sia per il Presidente che per il calciatore Aquino Gianfranco.

La C.D.T.T., esaminati gli atti ed acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.

Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che la reclamante ha formulato in atti richiesta di audizione sia del Presidente che del calciatore sanzionato con il provvedimento impugnato.

Richiesta di audizione cui non è stato dato seguito per espressa rinuncia formulata dalla stessa reclamante mediante comunicazione telefax del 30.10.2009.

La C.D.T. riunitasi per la discussione rileva quanto segue.

I fatti, che nella loro concatenata esposizione non sono oggetto di contestazione, dimostrano la condotta scorretta, aggressiva e violenta posta in essere dal calciatore Aquino Gianfranco.

Infatti, la tesi esposta dalla società reclamante, dalla cui semplice lettura si evidenzia essere stata rappresentata in funzione ed in ragione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, appare contraddittoria.

Da una parte si sostiene che il calciatore ha percorso quasi venticinque metri per raggiungere l’arbitro; dall’altra, che la di lui condotta è stato frutto di un’istintiva richiesta di attenzione.

Orbene, non v’é chi non veda come le due affermazioni si rappresentino in contrasto.

Sostenere di aver percorso una tale distanza solo per “un’istintiva richiesta di attenzione” appare alquanto temerario, anche in considerazione del fatto che la condotta, così come viene rappresentata, lascia presupporre che durante il compimento del tragitto che separava il calciatore dall’arbitro l’Aquino abbia maturato progressivamente in sé il proposito offensivo, aggressivo e violento.

Infatti, se il calciatore avesse realmente voluto richiamare l’attenzione dell’arbitro non avrebbe percorso a “corsa veloce” la distanza sopraindicata per conferire con lo stesso D.G.; semplicemente, sarebbe bastato rivolgersi allo stesso con la dovuta educazione a gioco fermo.

L’atteggiamento aggressivo e violento dell’Aquino è stato inoltre confermato dallo stesso D.G. che, chiamato a redigere un supplemento di rapporto, ha evidenziato nel proposito del calciatore una “volontà oggettiva di assumere un atteggiamento violento e sconsiderato, placatosi solamente alla vista del cartellino rosso”.

Questa C.D.T. non può esimersi pertanto dal respingere il reclamo proposto, non prima dall’aver manifestato le proprie censure in merito all’atteggiamento tenuto dal calciatore sul rettangolo di gioco, sia a quello della società reclamante per aver configurato artatamente la propria tesi difensiva in funzione del precedente giurisprudenziale richiamato.

In punto di quantum, la sanzione irrogata dal G.S.T. appare proporzionata e conforme ai criteri applicati dagli Organi della D.S. Toscana.

Rec sic stantibus,

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa

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