COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 031 Stagione sporti

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

031 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Castelfranco Stella Rossa avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Toni Alberto fino al 15.10.2010 (C.U. n. 23 del 15.10.2009)

  Propone reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Castelfranco Stella Rossa, nella persona del Presidente, avverso la squalifica comminata al calciatore Toni Alberto dal G.S.T. con la seguente motivazione:“a fine gara offendeva il D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava con fare minaccioso reiterando le offese. Ciò causava l’intervento dell’assistente di parte che cercava di allontanarlo. Il Toni, impadronitosi della sua bandierina, la scagliava violentemente verso il D.G. che colpiva altresì altro tesserato. La bandierina veniva scagliata con tale violenza da rompersi”.

  La reclamante con articolato ricorso, pur stigmatizzando e censurando il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, chiede una riduzione della sanzione inflitta perché eccessiva, ponendo all’attenzione di questa C.D.T. l’applicazione al caso di specie di alcune significative circostanze attenuanti, completamente trascurate dal Giudice Sportivo:

  A) Il sincero pentimento del tesserato;

  B) La minore età del calciatore - Finalità rieducativa della pena;

  C) Assenza di conseguenze lesive;

  D) Sperequazione della sanzione.

  A supporto della tesi difensiva la reclamante richiama infine una serie di pronunce emanate dagli Organi di Giustizia Federali.

  La C.D.T.T riunitasi per la discussione rileva quanto segue.

 Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che la reclamante ha formulato in atti richiesta di audizione sia del Presidente che del calciatore Toni Alberto.

  Richiesta di audizione cui è stato dato seguito per il solo Presidente, rappresentato come da delega in atti dal sig. Troiano Mario, essendo lo stesso unico soggetto firmatario del reclamo in questione.

  In detta sede, quest’ultimo, riportandosi alle doglianze espresse nel reclamo, ha descritto i fatti accaduti sul terreno di giuoco, affermando che gli stessi sono avvenuti in maniera diversa rispetto a quanto esposto dal D.G. in sede di rapporto; più precisamente: che il gesto del calciatore verso il D.G. era diretto solo ad evitare la sanzione dell’espulsione; che il calciatore, venendo a contatto con l’assistente di parte, afferrava istintivamente la bandierina rimanendogli in mano la sola parte di stoffa, mentre l’asticella cadeva a terra; che alla vista del cartellino rosso, per rabbia, gettava a terra, e non verso il D.G., la stoffa della bandierina rimastagli in mano.

 La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto del D.G. ed esaminati gli atti, non può esimersi dall’esprimere le proprie censure in merito al comportamento posto in essere dal calciatore Toni Alberto.

  I fatti, come ampiamente e doviziosamente descritti dal D.G. in sede di supplemento di rapporto, dimostrano la condotta particolarmente minacciosa, aggressiva, irriguardosa e violenta del calciatore sanzionato.

  Lo stesso D.G. infatti nel descrivere i fatti accaduti, dopo aver riportato minuziosamente le offese ricevute, ha affermato che a seguito del fare minaccioso del Toni “era costretto ad indietreggiare di circa 10 mt”, il quale, poi, sfilata la bandierina all’assistente di parte “la lanciava violentemente da una distanza di circa 3 mt. con l’evidente intenzione di colpirmi”…“la bandierina scagliata con violenza si rompeva al contatto con il terreno di giuoco”.

  L’esposizione dei fatti da parte del D.G., cui peraltro viene attribuito carattere privilegiato dalle Carte Federali, appare in contrasto con quanto affermato in sede di audizione dal sig. Troiano, che, con una ricostruzione alquanto fantasiosa, ha cercato di indurre in errore questa C.D.

  La stessa C.D. in merito non può che esprimere il proprio estremo disappunto nei confronti del sig.Troiano per aver mendacemente ricostruito la vicenda.

 Una volta acclarati i fatti oggetto di contestazione, occorre passare all’esame delle eccezioni formulate dalla reclamante; in particolare, in merito all’applicazione al caso di specie delle circostanze attenuanti sopra richiamate.

  Sul punto pare opportuno a questa C.D. manifestare, in primis, le proprie perplessità in ordine alla censura mossa dalla reclamante sulla trascuratezza da parte del Giudice Sportivo circa l’applicazione al caso di specie delle supposte circostanze attenuanti.

 Come è noto, infatti, il Giudice Sportivo di primo grado adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara; supplemento di rapporto).

  Lapalissiana quindi l’impossibilità per il G.S. di venire a conoscenza delle eccezioni formulate dalla reclamante in secondo grado.

  In relazione alle circostanze attenuanti occorre rilevare che:

  A) Sulla sincera resipiscenza del tesserato

 La reclamante sostiene che al pentimento dimostrato dal calciatore minorenne debba essere riconosciuta la portata attenuante.

  A tal fine, richiama una serie di orientamenti giurisprudenziali formatisi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva.

  Sul punto questa C.D.T. osserva che nessuna prova di ravvedimento e di sincero pentimento del calciatore è stata fornita alla Commissione da parte della reclamante.

  Infatti, se da una parte la reclamante dichiara che il calciatore Toni Alberto ha espresso il proprio ravvedimento nei confronti dei compagni di squadra e dei dirigenti, nessun pentimento è stato espresso nei confronti del D.G., soggetto destinatario dell’azione violenta ed aggressiva posta in essere dal calciatore.

  Inoltre, gli stessi orientamenti giurisprudenziali richiamati fanno chiaramente riferimento ad una valutazione effettivamente compiuta dall’Organo Giudicante in merito al pentimento del tesserato sanzionato: “valutata”, “rilevato”, “tenuto conto”, “caratterizzata”, “presa in considerazione”.

  Valutazione, che non è stata possibile verificare in sede di reclamo.

 Peraltro, pare opportuno precisare che il principio sopra-richiamato troverebbe concreta applicazione solo nelle ipotesi nelle quali la sanzione comminata non fosse congrua.

  Pertanto, priva di pregio si manifesta la tesi in ordine all’applicazione della suddetta circostanza attenuante al caso di specie.

  B) Sulla minore età del calciatore - Finalità rieducativa della pena

 La reclamante ritiene che la minore età del calciatore, rapportata alle finalità rieducative delle sanzioni, debba essere presa in considerazione ai fini della riduzione della sanzione comminata.

  A tal fine si riporta ad alcuni precedenti giurisprudenziali.

 Sul punto la C.D.T., dopo aver rilevato l’inconferenza dei principi di diritto richiamati perché attinenti a fattispecie di diversa natura, non può non manifestare le proprie perplessità in merito alla tesi esposta dalla reclamante.

  Infatti, se da una parte è vero che la sanzione ha finalità rieducative, dall’altra è altrettanto vero che la principale funzione della sanzione è quella educativa, ossia far comprendere al minore che comportamenti come quelli posti in essere, oltre a rientrare nella sfera della maleducazione e della arroganza, sono incompatibili con i principi ed i valori che il mondo dello sport tenta di insegnare ai giovani.

  Pertanto, priva di pregio si manifesta la tesi in ordine all’applicazione della suddetta circostanza attenuante.

  C) Sull’assenza di conseguenze lesive - D) Sulla sperequazione della sanzione

  La reclamante rileva come il gesto del Toni non abbia prodotto alcuna conseguenza lesiva, tanto all’arbitro quanto all’avversario asseritamente colpito.

  Ritiene altresì che la condotta del Toni debba pertanto essere riqualificata giuridicamente, non già come condotta violenta, bensì come condotta ingiuriosa, minacciosa e gravemente irriguardosa, con conseguente riduzione della squalifica.

 In relazione a ciò, la C.D.T. richiama quanto sopra esposto in ordine alla ricostruzione della vicenda effettuata dal D.G. con il supplemento di rapporto, ribadendo l’assunto secondo il quale la condotta tenuta dal calciatore rientra nel novero della condotte minacciose, aggressive, irriguardose e violente.

 Del tutto superflua si appalesa pertanto l’analisi in merito alla presunta sperequazione della sanzione comminata, potendosi la stessa ritenersi completamente assorbita nel presente capo.

  La C.D.T. non può infine non rilevare anche in questo caso la non pertinenza dei principi di diritto richiamati dalla reclamante, poiché attinenti a fattispecie di diversa natura.

  Pertanto, priva di pregio si manifesta la tesi in ordine all’applicazione della suddetta circostanza attenuante.

 Infine, passando all’esame inerente il quantum della sanzione irrogata dal G.S.T., questa C.D. rileva quanto segue.

  Il G.S.T. ha correttamente configurato la condotta posta in essere dal tesserato Toni Alberto nel novero delle condotte violente e aggressive.

 Profonda censura meritano sia il comportamento del tesserato Toni Alberto sia la condotta processuale della reclamante; tuttavia, la sanzione irrogata dal G.S.T. appare effettivamente eccessiva, considerando l’assenza di conseguenze lesive riportate dal D.G. e dal calciatore avversario colpito.

 Seguendo i criteri costantemente applicati dagli Organi della D.S. Toscana., la sanzione deve, pertanto, essere parzialmente riformata

P.Q.M.

  la C.D.T.T., in accoglimento parziale del reclamo,

-riduce la squalifica inflitta al calciatore Toni Alberto fino al 15.08.2010;

-ordina il non addebito della tassa di reclamo.

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