COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 043 stagione sportiva 2009/10

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

043 stagione sportiva 2009/10 .Reclamo della società A.S.D.ATLETICO MASSESE CALCIO avverso la decisione del G.S .di Massa che ha squalificato il sig .Amorese Marco per cinque gare. C.U .n .17 del 22.10.2009.

Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Amorese Marco poiché espulso per essere venuto alle mani con un avversario ,alla notifica gridava nei confronti del D.G .con fare minaccioso; di poi lo applaudiva e offendeva.

Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dei fatti ,evidenziando come – a suo avviso – si sia trattato di un equivoco; ammette soltanto l'applauso all'arbitro ,negando pure le offese .Afferma che il Direttore di gara possa essere stato distratto dalla confusione successiva alla segnatura della rete ,ed abbia scambiato un “corretto alterco” con qualcosa di più grave.

Conclude con la richiesta di audizione personale e di eventuale ammissione di prove testimoniali.

L'arbitro ,nel supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio a fini istruttori ,in buona sostanza conferma quanto già risultante agli atti di gara ,con particolare riferimento all'essere ,l'incolpato ,venuto alle mani con un avversario.

La Commissione ,rilevato ancora una volta come in questo tipo di procedimenti disciplinari non possa assumersi alcuna prova testimoniale ,procedeva alla convocazione della reclamante per l'udienza odierna (fax del 7.11.2009) .Nessuno si presentava all'audizione.

Il reclamo non merita accoglimento.

La descrizione dei fatti così come riportata dall'arbitro non lascia margine a diverse interpretazioni .La stessa difesa della reclamante non fornisce alcunchè di concreto ,limitandosi a confermare un “corretto alterco” ,affermazione che appare più una contraddizione in termini che altro.

Accertato l'accaduto ,rimane da decidere sull'entità della sanzione irrogata.

Quanto deciso dal Primo Giudice non lascia margine per una rivisitazione della sanzione.

Alle sanzioni per il contatto fisico fra giocatori (minimo tre gare) vanno aggiunte quelle relative e alle offese e al comportamento altamente irriguardoso .Il Giudice Sportivo ,nella sua decisione ,ha senz'altro tenuto conto di tutte le attenuanti del caso .

 

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.

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