COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 048 Stagione sporti

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 30 del 26/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

048 Stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della società U.S.D. Tegoleto avverso alle sanzioni sotto riportate comminate dal G.S. di Arezzo di cui al C.U. n. 15/09.

A carico della società:

Ammenda Euro 130,00: per comportamento dei propri sostenitori (offese al dg. per tutta la gara), per presenza estranei all'interno dello spogliatoio arbitrale, i quali

gettavano a terra indumenti del dg. ed il suo borsone provocando la rottura

del telefono cellulare che si trovava dentro la tasca dei pantaloni. Resta a carico della società Tegoleto il risarcimento dei danni procurati al dg., come dal medesimo fatti immediatamente constatare al dirigente della società ospitante.

A carico di allenatore:

Nappini Urbano (Tegoleto): squalifica fino al 20/1/2010; allontanato dal d.g. per condotta non regolamentare, al termine della gara vi faceva rientro portandosi verso il d.g. fino ad appoggiare il proprio petto su quello del medesimo d.g., senza procurargli danno né facendolo indietreggiare; nel contempo,urlando, chiedeva spiegazioni circa il suo allontanamento. Solo grazie all'intervento di un dirigente della soc. Tegoleto faceva rientro negli spogliatoi.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Galassi Matteo (Tegoleto): squalifico per otto gare; espulso per fallo di reazione, nei confronti di un tesserato avversario, che non provocava conseguenze, alla notifica del provvedimento offendeva il d.g. A fine gara manteneva nei confronti del medesimo atteggiamento minaccioso. Sanzione aggravata perché capitano.

Santanicchia Nicolo (Tegoleto): squalifica per tre gare; espulso per offese al d.g., dopo la notifica del provvedimento, con gesto di stizza, calciava via il pallone.

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Valdambrini Matteo (Tegoleto): squalifica per tre gare; offese al d.g. a fine gara. Sanzione aggravata perché capitano.

La reclamante pur premettendo un formale biasimo per il comportamento dei proprio tesserati, basa il reclamo asserendo “la totale inadeguatezza del Direttore di gara”.

Chiede una riduzione delle sanzioni e di essere udita dalla C.D.

All’udienza del 20/11/2009 la C.D., in via preliminare, rileva la rinuncia alla comparizione della parte reclamante espressa con telegramma in atti.

Esaminato il reclamo e gli atti ufficiali, la C.D. dichiara inammissibile il gravame.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S. i reclami devono essere motivati a pena di declaratoria di inammissibilità.

Nel caso di specie la reclamante non motiva le proprie tesi difensive limitandosi a mere contestazioni circa l’operato dell’arbitro.

Non solo, ma il corpo del gravame contiene affermazioni e frasi che il Collegio ritiene meritevoli di esame da parte della Procura Federale.

P.Q.M.

la C.D.T.T. ai sensi del combinato disposto degli art.33 comma 6 e 36 comma 2 dichiara la inammissibilità del reclamo e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Dispone altresì l’incameramento della tassa di reclamo.

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