COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEG
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
070 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo U.S. Marinese Avverso Squalifica Del Calciatore Del Papa Edoardo Per 4 Gg. (C.U. N° 29 Del 19\11\2009)
Propone rituale reclamo la U.S. Marinese avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana nei confronti del calciatore Del Papa Edoardo con la seguente motivazione: “ A fine gara teneva condotta violenta verso un calciatore avversario. Di poi, con un calcio, sfondava la porta dello spogniatoio arbitrale”.
La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, non contesta minimamente i fatti ascritti, limitandosi a scusarsi per il gesto del calciatore dovuto ad un momento d’ira.
Il reclamo non essendovi contestazione circa il fatto deve essere esaminato esclusivamente sotto il profilo della congruità della sanzione.
Osserva la Commissione come lo stato di agitazione del calciatore non possa essere preso in considerazione a giustificazione e\o attenuante per i gesti compiuti pertanto la sanzione comminata appare congrua e non meritevole di modifica.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.