COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CAT

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

40 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo dell’A.C.D. Gassano 2009 avverso la delibera con la quale il G.S. di Massa ha assunto il seguente provvedimento:

squalifica fino al 22/10/2010 al calciatore Micheli Marco.  (C.U. n. 17/2009)

La Società indicata in epigrafe chiede la riforma della delibera con un sintetico reclamo, con il quale lamenta la eccessività della squalifica e indica sia la assenza di intento di nuocere fisicamente al D.G. che di precedenti disciplinari del calciatore, il quale si è allontanato dal campo senza alcun intervento da parte dei compagni di squadra.

Questo il provvedimento impugnato:

“Per offese e comportamento irriguardoso verso il D.G.. In seguito appoggiava entrambe le mani al torace dello stesso dandogli una forte spinta, che procurava breve ma intenso dolore per alcuni minuti. Doveva essere allontanato da alcuni suoi compagni.”

La C.D., esaminati gli atti di gara ed acquisito il rituale supplemento di rapporto, respinge il reclamo.

Infatti, a prescindere dalla parte di motivazione riferentesi all’uscita dal campo del calciatore che il D.G., con corretto, chiaro e misurato supplemento, descrive come semplice opera di verbale convincimento, la sanzione è incentrata sulla notevole spinta inferta e, come più volte affermato da questo giudice, sopratutto sulle conseguenze subite dal D.G..

Infatti se sul rapporto di gara egli indica la percezione di un intenso dolore che si protraeva per alcuni minuti, nel supplemento qui pervenuto precisa di aver rilevato il giorno successivo, sulla parte colpita, un grosso ematoma che lo ha costretto alla applicazione locale di farmaci ed a tenere un bendaggio per una settimana.

L’impatto è stato violento, causa di danni fisici, da sanzionare quindi in modo adeguato.

La decisione del G.S. è immune da qualsiasi censura.

P.Q.M.

la C,D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

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