COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 073 stagione sportiva 2009/
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
073 stagione sportiva 2009/2010. Reclamo dell’A.S Cortenuova avverso dec. Del G.S.T di Firenze. Esito gara Calasanzio – Cortenuova del 07/11/09 . (C.U 24 del 25.11.2009 ).
Il G.S.T della Delegazione di Firenze, Ricevuto un preannuncio di reclamo da parte della societa’ Cortenuova ( telegramma del 10.11.2009 ), sospendeva ogni giudizio inerente la gara (C.U 20 del 11.11.2009).
Lasciati trascorrere i tempi regolamentari previsti ( 7 giorni), non avendo ricevuto nessuna comunicazione in merito, dichiarava, giustamente, inammissibile il reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 C.G.S.
La soc. Cortenuova, in questa sede, ritenendosi danneggiata dalla decisione assunta in primo grado, ritenendo di aver adempiuto a tutto quanto previsto dalla vigente normativa, comprese le motivazioni inviate in data 10.11.2009, chiede una revisione del provvedimento.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per le considerazioni che seguono.
Trattandosi di reclamo relativo ad esito gara, lo stesso doveva essere notificato alla societa’ avversaria (Calasanzio ), art. 33 comma 5 c.g.s, dando prova dell’avvenuta notifica all’Organo Giudicante.
Nel caso che occupa, questo non e’ avvenuto ne’ in sede di invio del reclamo ne’ dopo sollecitazione da parte di questo collegio.
Pertanto essendo stato eluso il contraddittorio, il reclamo non puo’ essere discusso nel merito.
P.Q.M.
La C.D.T dischiara inammissibile il poposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.