COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA F
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
008/ - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Gasperini Stefano dirigente, all’epoca dei fatti, della Soc. Ass. Nuova Primavera, per la
violazione degli artt.1, comma 1 e 10, c. 2 e 6 del C.G.S., nonché dell’art. 21, c. 4, delle
N.O.I.F.
- Cacelli Alessandro, Presidente della Società U.S.D. Lajatico, per non aver risposto alla
convocazione della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione, violando in tal
modo il disposto dell’art. 1, c. 3 del C.G.S.;
- Salvadori Giuseppe, dirigente della Società U.S.D. Lajatico, per la violazione degli artt. 1,
c. 1 e 10, c. 2 e 6 del C.G.S.;
- la Società U.S.D. Lajatico, per la responsabilità diretta ed oggettiva previste dall’art. 4, c.
1 e 4, del C.G.S;
- la Società Associazione Nuova Primavera per rispondere della responsabilità oggettiva
prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..
La Procura Federale, con nota n. 2266/1272 pf 08 09AA/ac in data 30/10/2009, ha deferito i
soggetti indicati in epigrafe, in conseguenza della quale la C.D. ha disposto la discussione per la
data odierna effettuando le rituali notifiche.
Risultano essere presenti :
- l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, per la Procura Federale;
- l’ Avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena per i tesserati Cacelli, Salvadori e per la U.S.D.
Lajatico;
- il calciatore Stefano Gasperini in proprio;
- il sig. Luca Mattioli, Presidente, quale legale rappresentante dell’Associazione Nuova
Primavera.
L’Avvocato Giotti in nome e per conto dei suoi assistiti ha tempestivamente depositato memoria a
difesa.
Il deferimento, come riassume il Presidente del Collegio, trae origine dalla segnalazione fatta dal
G.S.T. Toscana il quale ha evidenziato che dall’esame di due reclami relativi alle gare: U.S.D.
Lajatico / A.C.D. Cascine Sportiva del 15/03/2009 e A.S.D. Pecciolese Alta Valdera / U.S.D.
Lajatico in data 22.03.2009, è emerso che ad entrambe ha partecipato, per l’U.S.D. Lajatico, il
calciatore Gasperini Stefano tesserato contemporaneamente, in qualità di dirigente, per la Società
Associazione Nuova Primavera.
Avviate le indagini la Procura ha assunto a verbale le dichiarazioni con le quali il calciatore
Gasperini afferma di essersi tesserato per il Lajatico a decorrere dal 9/09/2008, e riconosce,
inoltre, come autografa la firma apposta in data 19/08/2008 sulla scheda di censimento della
Associazione Nuova Primavera valida per il campionato 2008/2009.
L’Ufficio ha, inoltre, acquisito le distinte delle gare del campionato “Pulcini”cui il Gasperini ha
partecipato in qualità di allenatore della Associazione Nuova Primavera.
Rileva ancora il Presidente che il fascicolo degli atti contiene la convocazione, da parte della
Procura Federale, del Presidente della U.S.D. Lajatico, Signor Cacelli Alessandro, il quale non ha
risposto all’invito, senza addurre alcuna giustificazione circa i motivi della mancata presentazione.
Viene quindi data la parola all’Avvocato Marco Stefanini il quale, per la Procura Federale,
riafferma, con l’ampia esposizione di argomenti che, riportata nel verbale oggi redatto e depositata
agli atti del fascicolo, qui si sintetizza, la responsabilità degli incolpati quale risulta:
- per il Gasperini, dalla dichiarazione confessoria e dalla documentazione acquisita;
- per il Salvadori dalle liste di gara risultanti agli atti;
- per il Cacelli, dalla nota di convocazione rimasta senza esito e dalla dichiarazione del
Collaboratore della Procura.
Chiede, di conseguenza, la irrogazione delle seguenti sanzioni:
_ al calciatore Stefano Gasperini la squalifica per mesi diciotto;
_ all’Associazione Nuova Primavera l’ammenda di euro 300,00 (trecento);
_ al Presidente della U.S.D. Lajatico, Alessandro Pacelli, la inibizione per mesi tre;
_ al dirigente Giuseppe Salvadori la inibizione per mesi diciotto;
_ alla società U.S.D. Lajatico la penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica e l’ammenda di
euro 500,00 /cinquecento).
Prende la parola l’Avvocato Fabio Giotti il quale, richiamando la memoria difensiva depositata,
afferma che al Presidente della U.S.D. Lajatico non può essere imputata la mancata risposta alla
convocazione della Procura Federale perché, come risulta dagli atti istruttori, egli ha comunicato
telefonicamente, il giorno precedente la convocazione, di non potere essere presente per motivi di
lavoro.
Tale motivazione risulta suffragata dalla attestazione del datore di lavoro del Cacelli che è stata
allegata alla memoria difensiva.
Afferma ancora il difensore, per esperienza diretta, essere prassi della Procura ripetere, in casi
simili, la convocazione, circostanza qui non verificatasi.
Chiede quindi il proscioglimento del Cacelli con la conseguenza che alla Società Lajatico non potrà
essere imputata la violazione di cui all’art. 4, c. 1 del C.G.S..
Per quanto invece attiene al Dirigente Salvadori, l’Avvocato Giotti prende atto della violazione ex
art. 21, c.4 delle N.O.I.F. da parte del calciatore Gasperini, con conseguente addebito, a carico
della Società di appartenenza, della responsabilità oggettiva, ma rileva che detta violazione non
può essere ascritta al Lajatico che non era e non poteva essere a conoscenza della
contemporanea posizione di dirigente del tesserato..
Afferma a tal proposito che tale qualifica, diversa da quella di calciatore o di allenatore, non è
riscontrabile da parte della società dato che "i fogli del censimento sono a disposizione solo del
Comitato e delle autorità competenti quali la Procura Federale”.
Semmai incombeva al Gasperini l’obbligo di informare la U.S.D. Lajatico circa la qualifica assunta
quale dirigente presso altra società.
Ritiene errata la contestazione della violazione dell’art. 10, c. 2, C.G.S., dato che il suo contenuto
non è applicabile al comportamento del Salvadori.
Per quanto si riferisce al comma 6 del medesimo art. 10 si riporta alla memoria difensiva senza
ulteriori argomentazioni.
Conclude chiedendo il proscioglimento del Presidente Cacelli, e che, qualora si riconosca la
validità delle contestazioni poste a carico del dirigente Salvadori e della U.S.D. Lajatico, le sanzioni
vengano comminate nella misura minima prevista, tenuto conto delle attenuanti di cui all’art. 16 del
C.G.S..
Il calciatore Gasperini, da parte sua, esprime il proprio rincrescimento per quanto il suo
comportamento ha causato ed afferma di aver agito in assoluta buona fede, precisando che il
tesseramento quale dirigente nell’Associazione Nuova Primavera è dovuto alla sua passione di
allenare i bambini e avviarli al calcio. Afferma ancora di essere stato tesserato, quale calciatore,
per il Lajatico per ben quindici anni e conferma in toto le dichiarazioni rese al Collaboratore della
Procura.
Il Presidente dell’Associazione Nuova Primavera, nel confermare anch’egli quanto accaduto, dà
atto della completa fiducia della Società nei confronti del Gasperini quale allenatore dei bambini,
esaltandone le doti di correttezza e alta moralità.
Si dichiara remissivo alle decisioni del Collegio.
Chiusa la fase dibattimentale la C.D., riunita in camera di consiglio, così decide.
L’esame del merito della questione evidenzia l’indubbia responsabilità del calciatore Gasperini
perché essa è stata da questi del tutto ammessa, in sede istruttoria, e per il riconoscimento, da
parte dello stesso, della autografia della firma apposta in data 19/08/2008, in qualità di
collaboratore, sulla scheda di censimento della Associazione Nuova Primavera.
La scheda di tesseramento quale calciatore, depositata agli atti del C.R.T., indica che esso decorre
dal 9 settembre 2008.
Nella stessa occasione il Gasperini ha dichiarato di aver espletato l’allenatore della squadra dei
“pulcini”per la medesima Società per tutta la stagione sportiva.
E’d’altra parte altrettanto indubbio, perché risultante “per tabulas”, che egli abbia partecipato a ben
17 gare (non 15) quale calciatore per la U.S.D. Lajatico come risulta dalle distinte delle gare
disputate dal 28/09/2008 al 1/03/2009.
Appurata, in modo inequivocabile, la responsabilità del Gasperini e, conseguentemente, della
Associazione Nuova Primavera, la C.D. passa ad esaminare la posizione della Società Lajatico e
dei suoi tesserati.
Anche nei loro confronti il deferimento della Procura Federale è fondato, come si evince dalle
considerazioni che il Collegio rileva per ciascun soggetto deferito, esaminato seguendo l’ordine
degli argomenti prospettato nella memoria.
A) Cacelli Alessandro, Presidente U.S.D. Lajatico.
La difesa del tesserato assume che il giorno precedente la convocazione egli ha fatto presente
l’esistenza di un impedimento dovuto a motivi di lavoro.
E’ parere della C.D. che tale comunicazione, fatta pervenire tramite un Consigliere della Società,
non utilizzando direttamente la attuale tecnologia che consente comunicazioni personali
immediate, non costituisca “giustificazione” della mancata presentazione.
Né può aver alcun valore la dichiarazione allegata alla memoria depositata considerato che essa,
datata 20 novembre (dopo la notifica del deferimento) e riferita ad eventi datati 3 luglio, è da
definire “postuma”, se non strumentale.
Si è trattato di un comportamento non ortodosso che integra comunque la specifica violazione del
comma 3 dell’art. 1 del C.G.S..
Peraltro, ad avviso del Collegio, la responsabilità del Presidente della Società risiede altresì nella
violazione del comma 5 dell’articolo 1 del C.G.S., in relazione all’art. 21,c.4 delle N.O.I.F., per aver
egli sottoscritto la richiesta di tesseramento in qualità di calciatore del Gasperini, senza il previo
accertamento del suo status di tesserato.
Appare quindi opportuno e necessario rinviare gli atti alla Procura Federale per gli eventuali
provvedimenti di competenza, anche in base a quanto ha già fatto oggetto di esame da parte di
detto Ufficio con il deferimento n. 887/1019 pf 08-09 del 10/08/2009, definito con delibera della
C.D.N.,divenuta definitiva.
B) Giuseppe Salvadori, Dirigente.
L’esame delle liste di gara consente l’affermazione della responsabilità di tale dirigente che, nella
sua qualità di accompagnatore ufficiale della squadra, le ha sottoscritte, attestando in tal modo la
posizione regolare di tutti i calciatori ivi indicati.
Appare velleitaria la tesi difensiva relativamente alla inapplicabilità nei confronti del tesserato del
contenuto dell’art. 10, c. 2, dalla cui enunciazione (… “Le attività attinenti al trasferimento, alla
cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle
disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”.) si evince il principio che al momento della
effettuazione di un tesseramento (di qualsiasi tipo), la società richiedente deve conformarsi alle
disposizioni federali e, tra queste ovviamente, a quella della impossibilità di effettuare il
tesseramento quale calciatore di un soggetto che rivesta la qualifica di dirigente per altra società
(art 21, c. 4 delle N.O.I.F.).
L’essere il Gasperini compreso nelle liste di gara comporta quindi, in modo oggettivo ed
incontrovertibile per prova documentata, la violazione, a carico del Salvadori, di quanto disposto
dall’ultima parte del comma 6 dell’art. 10.
C ) U.S.D. Lajatico
La mancata risposta alla convocazione da parte del Presidente determina la responsabilità della
Società ex art. 4, comma 1, del C.G.S., cui si aggiunge la responsabilità ex comma 2 del
medesimo articolo per il comportamento posto in essere dal dirigente Salvadori.
Per quanto riguarda la richiesta di tesseramento del Gasperini, quale calciatore, è del tutto
infondata la tesi difensiva basata sulla non responsabilità della Società Lajatico, in quanto
impossibilitata ad ottenere i dati di censimento del dirigente, perché ”… i fogli di censimento sono a
disposizione solo del Comitato e delle autorità competenti….”. La società, per normale diligenza,
prima di procedere al tesseramento avrebbe dovuto, unitamente alle ricerche rese possibili dal
sistema, domandare al Gasperini se fosse già tesserato alla F.I.G.C., sotto qualsiasi veste,.
Ciò non ha fatto (nulla risulta in tal senso dagli atti) limitandosi ad accertare il suo status quale
calciatore.
Vedi in tal senso sentenza n. 73 della C.D.N. in C.U. n.37-2009/2010.
Il deferimento di tutti i soggetti in esame risulta pertanto fondato, e deve essere quindi esaminato
con esclusivo riferimento alle richieste formulate, in rappresentanza della Procura Federale,
dall’Avvocato Stefanini.
Il Collegio afferma di doversi procedere a graduare le sanzioni tenendo conto per Salvadori e per
la U.S.D. Lajatico sia del numero di gare giocate dal Gasperini in posizione irregolare (diciassette),
che in considerazione di una precedente delibera emessa da questa C.D.T.T. per una analoga
fattispecie (C.U. n. 18/2009).
Di conseguenza il Collegio, pur condividendo il criterio utilizzato dal rappresentante della Procura
nell’applicare, nei confronti della U.S.D. Lajatico, in misura più attenuata, la lettera g) del comma 1
dell’articolo 18 del C.G.S., ritiene di dover rideterminare l’entità dell’ammenda.
Nel comminare la sanzione a carico di Gasperini decide di tener conto dell’ottimo comportamento
tenuto in sede di istruttoria dato che con le sue dichiarazioni, ammettendo le proprie responsabilità,
ha dato all’organo inquirente la più fattiva collaborazione, ed ha quindi consentito il pieno
chiarimento della vicenda.
Ottimo anche il successivo comportamento processuale.
Analogamente per il Presidente della Associazione Nuova Primavera, come risulta evidente dalle
dichiarazioni rese in questa sede.
P.Q.M.
la C.D.T.T., delibera di infliggere ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni:
_ al calciatore Stefano Gasperini la squalifica per mesi otto;
_ all’Associazione Nuova Primavera l’ammenda di euro 150,00 (centocinquanta);
_ al Presidente della U.S.D. Lajatico, Alessandro Cacelli, la inibizione per mesi tre;
_ al dirigente Giuseppe Salvadori la inibizione per mesi dodici;
_ alla società U.S.D. Lajatico la penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica, da scontarsi nel
presente campionato, e l’ammenda di euro 1.000,00 (mille).
La C.D.T.T. rimette gli atti alla Procura Federale per accertare, nell’ambito della propria
competenza, l’eventuale responsabilità del Presidente della U.S.D.Lajatico, Sig. Alessandro
Cacelli, in ordine alla sottoscrizione della richiesta di tesseramento del calciatore Stefano
Gasperini dimostratasi effettuata in modo irregolare.