COMITATO REGIONALE  TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010  – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ ST. GEO

COMITATO REGIONALE  TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010  - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it

Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RICORSO DELLA SOCIETA’ ST. GEORGEN AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL

GIUDICE SPORTIVO E PUBBLICATI SUL C.U. N. 22 DI DATA 29.10.2009 (GARA DI ECCELLENZA ST. GEORGEN / BRIXEN DEL 25.10.2009)

In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza St. Georgen /

Brixen del giorno 25.10.2009, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige in applicazione

degli artt. 18 punto 1 lett. b) ed f) e 19 punto 1 del C.G.S. ha inflitto le seguenti sanzioni:

a carico della società St. Georgen

- squalifica del campo per due giornate;

- ammenda di euro 700;

a carico di dirigenti

- Brugger Georg (St. Georgen) inibizione a tutto il 29.10.2010;

- Brugger Florian (St. Georgen) inibizione a tutto il 29.10.2012;

Avverso i provvedimenti riguardanti la società ed il solo dirigente Georg Brugger ha proposto rituale e

tempestivo ricorso la società St. Georgen, chiedendo la congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

La Commissione ha proceduto all’audizione del dirigente signor Georg Brugger e del Direttore di gara.

L’arbitro ha puntualmente confermato quanto peraltro dettagliatamente descritto nel rapporto e nel

relativo supplemento.

Sia con riferimento al comportamento gravemente ingiurioso, minaccioso e violento mantenuto a fine

gara dal dirigente Georg Brugger.

E sia con riferimento all’indebita presenza in campo durante la gara ed alla fine della stessa di persone

non autorizzate (i due dirigenti Georg e Florian Brugger), i quali tra l’altro si sono resi responsabili del

comportamento come sopra sanzionato.

Per tale motivo, ritenuto che le sanzioni inflitte debbano ritenersi congrue in relazione alla gravità dei

fatti, la Commissione respinge il ricorso e conferma le sanzioni inflitte dal G.S. sia alla società St.

Georgen che al dirigente Georg Brugger (St. Georgen).

Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.

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