COMITATO REGIONALE  TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010  – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ AHRN

COMITATO REGIONALE  TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010  - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it

Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RICORSO DELLA SOCIETA’ AHRNTAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE

SPORTIVO E PUBBLICATO SUL C.U. N. 25 DI DATA 05.11.2009 (GARA DI ECCELLENZA

AHRNTAL – BOLZANO BOZEN 1996 DEL 31.10.2009)

In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza Ahrntal – Bolzano Bozen 1996 del giorno 31.10.2009 il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha deliberato di assegnare la vittoria della gara alla società Bolzano Bozen 1996 con il risultato di 0 – 3 in applicazione dell’art. 17, comma 5, C.G.S., avendo la società Ahrntal disatteso all’obbligo di impiegare per tutta la durata della partita almeno due giocatori di cui uno nato dallo 01.01.1990 ed uno nato dallo 01.01.1991. Avverso tale delibera ha proposto ricorso la società Ahrntal eccependo preliminarmente la nullità del provvedimento impugnato per difetto di specifica istanza della controinteressata. E, comunque, eccependo l’assoluta erroneità del provvedimento avendo in verità impiegato per tutta la gara due giocatori nati nel 1992, anche in esito alle avvenute sostituzioni. Va anzitutto respinta l’eccezione di nullità del provvedimento impugnato, rientrando tra le facoltà del Giudice Sportivo di procedere d’ufficio alla disamina della regolarità dello svolgimento della gara (art. 29, IV comma, lettera a), C.G.S.

Quanto al merito la Commissione ha proceduto all’audizione dei Presidenti delle due società Ahrntal e Bolzano Bozen 1996, nonchè all’audizione dei componenti la terna arbitrale.

Dalla disamina della lista dei calciatori allegata al rapporto risulta che la società Ahrntal ha utilizzato ad  inizio gara i calciatori n. 6 Michael Niederwanger, nato il 12.06.1992, e n. 11 Martin Oberhollenzer, nato il 17.01.1992. Il Direttore di gara, esibendo il taccuino di gara (di cui copia è stata allegata agli atti), ha dichiarato che la società Ahrntal nel corso della gara ha sostituito il calciatore n. 6 con il calciatore n. 14 Viktor Zimmerhofer, nato il 15.06.1992, ed il calciatore n. 11 con il calciatore n. 13 Luca Pescollderung, nato lo 08.04.1991. La circostanza è stata confermata dal secondo assistente, addetto al controllo delle sostituzioni. L’irrogazione della sanzione da parte del Giudice Sportivo è stata determinata da un mero equivoco provocato dal fatto che erroneamente nel rapporto di gara l’arbitro ha invertito le indicazioni (sostituzioni e provvedimenti disciplinari) relative alle due compagini in campo. Ciò premesso, non avendo la società Ahrntal violato la normativa relativa all’impiego di giovani per tutta la durata della gara, la delibera del G.S. va revocata e la gara deve essere omologata con il risultato conseguito sul campo AHRNTAL – BOLZANO BOZEN 1996 2 – 1. Poichè il reclamo è stato accolto, si ordina la restituzione della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it