COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 85 del 05/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO P
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 85 del 05/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C.D. VIOLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELLANESE / VIOLE
DISPUTATA IL 24.01.2010 A SELLANO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N. 80 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 27.01.2010 PUBBLICATO IN PARI
DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASCOLINI ROBERTO PER TRE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.02.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’audizione del Direttore di gara è emerso che il calciatore Pascolini Roberto ha
effettivamente colpito la porta dello spogliatoio riservato all’arbitro, dopo di che, non
aspettandosi che questa fosse aperta, si è allontanato senza pronunciare alcuna frase nei confronti
del Direttore di gara.
Si è dunque trattato di un gesto istintivo privo di alcun intento aggressivo, che, pur meritando
adeguata sanzione, può essere punito con la squalifica per due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Pascolini Roberto a
due giornate effettive di gara.
_ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.