COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 09/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale  AMICHEVOLE NEL RECLAMO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 09/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

 AMICHEVOLE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. TIBERIS MONTECORONA IN RIFERIMENTO

ALLA GARA – POL. PIETRALUNGHESE / TIBERIS MONTECORONA DISPUTATA IL 23.08.2009 A

PIETRALUNGA(PG), AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.20 DEL

COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.09.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLI DIEGO PER CINQUE GARE.

A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.10.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della

sanzione e richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione che il gesto compiuto dal giocatore

Marinelli si è concretizzato in due dita appoggiate sulla guancia destra dell’arbitro stesso,

accompagnato da una leggera pressione, tale da non provocare alcun dolore. Ciò premesso,

osserva .questa Commissione lì episodio è tale da non configurare gli estremi della condotta

violenta, bensì quelli di una seppur smodata e deprecabile protesta nei confronti del direttore di

gara. Si ritiene conseguentemente equo contenere la sanzione nella squalifica per tre giornata di

gara.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, riduce a tre giornate di squalifica la sanzione inflitta a carico del

giocatore Marinelli Diego. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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