COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 59 del 04/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 59 del 04/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR SPOLETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIGOR

SPOLETO – 4 CASTELLI VALNERINA DISPUTATA IL 14.11.2009 A S.PAOLO DI BEROIDE DI SPOLETO, AVVERSO

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.51 DEL COMITATO  REGIONALE UMBRIA DATATO 18.11.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

· PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELICA PIETRO MICHELE PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.12.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: annullamento della

sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

La descrizione dell’episodio, riportata nel referto arbitrale, unitamente alla totale assenza di conseguenze fisiche per il giocatore oggetto del gesto sanzionato, può essere inquadrato nella ipotesi di condotta violenta di non particolare gravità.

Alla luce di quanto sopra, in applicazione dell’art.19 comma c.4 lettera b) del C.G.S. ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta al calciatore Angelica Pietro Michele possa essere ridotta a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo della società A.S.D. Vigor Spoleto, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Angelica Pietro Michele a tre giornate effettive di gara.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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