COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 65 del 18/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 65 del 18/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA BOLDRINI DAVID IN RIFERIMENTO
ALLA GARA : AGELLO / PIETRAFITTA DISPUTATA IL 29.11.2009 A AGELLO,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.58 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 02.12.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER SQUALIFICA PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.12.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore, adducendo i seguenti motivi :
richiesta di riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur
regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione del direttore di gara ha permesso di ricostruire il comportamento tenuto dal
calciatore Boldrini David, il quale, pur pronunciando le frasi offensive contestategli, non ha
però posto in essere un vero e proprio tentativo di aggressione nei confronti del direttore di
gara.
A parere di questa Commissione, appare equo contenere la squalifica inflitta dal G.S.
al Boldrini a due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Boldrini David a due
giornate effettive di gara.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.