COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 67 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 67 del 24/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA : SAN MARCO / PAPIANO - DISPUTATA IL 06.12.2009 A SANMARCO DI PERUGIA - AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.62 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DATATO 10.12.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GRANALLI MATTEO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di
riduzione della squalifica.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione sono comparsi l’arbitro Andrea Calabresi,
nessuno per la società ricorrente
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA e sentito l’Arbitro, LA COMMISSIONE OSSERVA:
come confermato dall’arbitro in sede di audizione, il comportamento tenuto dal calciatore Granalli
Marco è stato sicuramente di alto contenuto offensivo, senza però denotare atteggiamenti
violenti, ciò che avrebbe potuto giustificare la conferma della sanzione inflitta in primo grado dal
G.S..
Sulla base di tali elementi reputa questa commissione equo ridurre la squalifica inflitta a quattro
gare.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo:
1. Riduce la sanzione inflitta al calciatore Granalli Marco a quattro giornate di squalifica.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.