COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 67 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 67 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. S.ERMINIO MONTEBAGNOLO IN RIFERIMENTO

ALLA GARA : SPINA/S.ERMINIO MONTEBAGNOLO - DISPUTATA IL 05.12.2009 A SPINA - AVVERSO

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.62 DEL COMITATO REGIONALE

UMBRIA DATATO 10.12.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER:

- SQUALIFICA PER NUMERO QUATTRO GARE INFLITTA AL GIOCATORE MORBIDINI MICHELE

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione della squalifica.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione è non è comparso l’arbitro Amabile Fazio, per

la società è comparso il dirigente con delega Rossano Bistoni

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA e sentito il dirigente della società ricorrente

LA COMMISSIONE OSSERVA:

la ricostruzione dei fatti riguardanti il comportamento del calciatore Morbidini ha permesso di

stabilire che l’accaduto è stato generato da un’azione di gioco che, causa le condizioni del campo,

si concretizzava con un’entrata scoordinata nei confronti di un avversario che peraltro non

riportava nessun danno fisico. Dopo l’espulsione il Morbidini si allontanava dal terreno di gioco

senza protestare.

Per quanto sopra, a parere di questa Commissione la squalifica può essere contenuta in tre

effettive giornate di gara

P.Q.M.

IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO:

Si riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Morbidini Michele a tre giornate effettive di

gara.

- Ordina la restituzione della tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it