COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PRO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CASACASTALDA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA – CASACASTALDA / MASSA MARTANA DISPUTATA IL 08.12.2009 A VALFABBRICA -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEI C.U. NR.64 E 65 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATI 16.12.2009 E 18.12.2009 PUBBLICATI IN PARI
DATE.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PECCI DANIELE FINO AL 15.03.2010.
PER L’AMMENDA DIO €. 250,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo descritto nel referto con
riferimento ai fatti posti in essere dal calciatore Pecci nonché in merito al comportamento del
pubblico. Ciò premesso, questa Commissione rileva che:
· quanto al Pecci, i fatti sono sostanzialmente pacifici. La sanzione inflitta dal G.S. appare
peraltro eccessiva e si ritiene equo contenerla nella squalifica fino al 28.02.2010;
· quanto al comportamento del pubblico, ed in particolare al comportamento tenuto dal
Presidente a fine gara, rileva questa Commissione che i fatti descritti dall’arbitro sono
ascrivibili essenzialmente ad un equivoco incorso tra l’arbitro stesso ed il Presidente circa
l’identificazione di quest’ultimo. Il Presidente, infatti, è entrato nello spogliatoio su
autorizzazione di un assistente ed è stato allontanato dal direttore di gara in quanto da
quest’ultimo non conosciuto personalmente; ciò può aver determinato una reazione sgarbata
da parte del Presidente, ma – appunto – imputabile alla sua mancata identificazione e non già
alla volontà di offendere il direttore di gara. Si ritiene pertanto equo ridurre ad €. 100,00 la
sanzione dell’ammenda a carico della società.
P.Q.M.In parziale accoglimento del reclamo riduce:
· la squalifica al calciatore Pecci Daniele fino al 28.02.2010;
· l’ammenda a carico della società ad €. 100,00.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.