COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PRO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CASACASTALDA IN RIFERIMENTO ALLA

GARA – CASACASTALDA / MASSA MARTANA DISPUTATA IL 08.12.2009 A VALFABBRICA -

AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEI C.U. NR.64 E 65 DEL

COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATI 16.12.2009 E 18.12.2009 PUBBLICATI IN PARI

DATE.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PECCI DANIELE FINO AL 15.03.2010.

PER L’AMMENDA DIO €. 250,00.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione

delle sanzioni.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo descritto nel referto con

riferimento ai fatti posti in essere dal calciatore Pecci nonché in merito al comportamento del

pubblico. Ciò premesso, questa Commissione rileva che:

· quanto al Pecci, i fatti sono sostanzialmente pacifici. La sanzione inflitta dal G.S. appare

peraltro eccessiva e si ritiene equo contenerla nella squalifica fino al 28.02.2010;

· quanto al comportamento del pubblico, ed in particolare al comportamento tenuto dal

Presidente a fine gara, rileva questa Commissione che i fatti descritti dall’arbitro sono

ascrivibili essenzialmente ad un equivoco incorso tra l’arbitro stesso ed il Presidente circa

l’identificazione di quest’ultimo. Il Presidente, infatti, è entrato nello spogliatoio su

autorizzazione di un assistente ed è stato allontanato dal direttore di gara in quanto da

quest’ultimo non conosciuto personalmente; ciò può aver determinato una reazione sgarbata

da parte del Presidente, ma – appunto – imputabile alla sua mancata identificazione e non già

alla volontà di offendere il direttore di gara. Si ritiene pertanto equo ridurre ad €. 100,00 la

sanzione dell’ammenda a carico della società.

P.Q.M.In parziale accoglimento del reclamo riduce:

· la squalifica al calciatore Pecci Daniele fino al 28.02.2010;

· l’ammenda a carico della società ad €. 100,00.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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