COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO P
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CARBONESCA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA – TIGROTTI MORRA / CARBONESCA DISPUTATA IL 13.12.2009 A MORRA - AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.64 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 16.12.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE BAZURLI FABRIZIO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Questa Commissione rileva come dalla disamina del referto arbitrale i fatti contestati circa la
condotta violenta tenuta dal calciatore Bazurli Fabrizio risultino pacifici.
L’interposto reclamo non può essere accolto, ancorché parzialmente, non ravvisandosi
argomentazioni tali da giustificare la riduzione della sanzione inflitta dal G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.