COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO P
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 15/01/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
3^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. RESINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
– RESINA / CE.CU.RI.S. DISPUTATA IL 06.01.2010 A PARLESCA - AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.32 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI PERUGIA DATATO 08.01.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE RADICCHI FEDERICO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dalla disamina del referto di gara risulta confermato il comportamento offensivo posto in essere dal
calciatore Radicchi Federico, ma non emerge alcun comportamento minaccioso ascrivibile al
medesimo
La sanzione deve essere conseguentemente ridotta a due giornate di squalifica.
P.Q.M.
I n accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Radicchi Federico a due giornate
effettive di gara.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.