COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 77 del 22/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI PROVINCIALE N
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 77 del 22/01/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GIOVANISSIMI PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. OLIMPIA MEDIO TEVERE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA – OLIMPIA MEDIO TEVERE / SANFATUCCHIO CALCIO - DISPUTATA IL 23.12.2009 A
COLLEPEPE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.32 DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 08.01.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROMOLI MASSIMILIANO PER QUATTRO GIORNATE DI
GARA;
PER INIBIZIONE FINO ALL’08.02.2010 INFLITTA AL DIRIGENTE FOGLIANI ROBERTO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.01.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’esame degli atti emerge chiaramente che il calciatore Romoli Massimiliano si è reso
responsabile di un comportamento reiteratamente offensivo nei confronti del direttore di gara e
non anche di comportamento minaccioso ed aggressivo nei confronti dello stesso; né consegue
che la sanzione al suddetto inflitta dal G.S. possa essere contenuta in tre giornate di squalifica
apparendo la stessa equa e commisurata alle violazioni commesse. Per quanto attiene al dirigente
Fogliani Alberto, ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta allo stesso dal G.S. appare
congrua in considerazione delle condotte tenute dal medesimo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Romoli Massimiliano a tre
giornate effettive di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.