COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 81 del 29/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PRO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 81 del 29/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D. MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA – MAGIONE / ELLERA CALCIO DISPUTATA IL 10.01.2010 A MAGIONE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA

NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 13.01.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SEGOLONI RICCARDO PER CINQUE GIORNATE DI GARA.

PER AMMENDA DI €. 600,00.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.01.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione delle

sanzioni.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Sull’ammenda di €.600,00: l’audizione degli ufficiali di gara ha permesso di constatare, con assoluta

certezza, la gravità del comportamento tenuto dai sostenitori A.S.D. Magione, resesi responsabili di

atteggiamenti ingiuriosi culminati con il lancio di sputi che raggiungevano l’assistente nr. 1 alle spalle. E’

stato comunque accertato che l’apertura dei cancelli, a fine gara, è stata fatta solo per necessità di accesso

di alcuni dirigenti per interviste ad emittenti locali, ed è avvenuta solo dopo che la terna arbitrale aveva

raggiunto il proprio spogliatoio. Tale ultima circostanza induce pertanto questa Commissione a disporre

una riduzione della sanzione, che si ritiene equo determinare in €.450,00.

Sulla squalifica al calciatore Segoloni Riccardo il direttore di gara ha confermato tutte le circostanze già

descritte nel referto di gara, per cui la squalifica inflitta dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti

commessi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad €. 450,00. Conferma nel resto l’impugnata

decisione del G.S.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it