COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 81 del 29/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECL
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 81 del 29/01/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.D. 4 CASTELLI VALNERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – 4 CASTELLI
VALNERINA / SUPERGA 48 DISPUTATA IL 20.12.2009 A CASTEL SAN FELICE - AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.66 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 23.12.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BEHARI SOKOL FINO AL 31.12.2010.
- PER AMMENDA DI €. 300,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.01.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione della
sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’esame degli atti emerge chiaramente che il comportamento del calciatore Behari Sokol è stato
caratterizzato da particolare violenza in quanto lo stesso colpiva con una testata la testa di un calciatore
avversario, provocandone una copiosa perdita di sangue. Il Behari reiterava tale condotta non riuscendo
nell’intento perché trattenuto da alcuni dei suoi compagni di squadra. Si osserva, inoltre, che non risulta
provata l’affermata circostanza della provocazione razziale dedotta nel reclamo. Si ritiene pertanto equa e
commisurata alla gravità dei fatti posti in essere dal Behari la sanzione inflitta allo stesso dal G.S.
Per quanto attiene l’ammenda di €. 300,00 inflitta alla società reclamante, a parere di questa Commissione,
la stessa può essere ridotta ad €. 200,00 tenuto conto che le condotte di alcuni tifosi non hanno arrecato
particolari fastidi allo svolgimento della gara come refertato dal direttore di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad €.200,00. Conferma nel resto l’impugnata
decisione del G.S.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.