COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 85 del 05/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECL
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 85 del 05/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C.D. FERENTILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL DEL
LAGO / FERENTILLO DISPUTATA IL 06.01.2010 A ARRONE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2010
PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PROIETTI GIANMARCO FINO AL 31.12.2011.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.02.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
In sede di audizione il direttore di gara ha confermato integralmente quanto descritto nel referto
in merito al comportamento del calciatore Proietti Gianmarco, precisando di essere stato afferrato
al collo da detto calciatore in maniera sicuramente volontaria, mentre stava raccogliendo il
taccuino caduto a terra a seguito delle spinte subite. L’arbitro ha inoltre ribadito che a fine gara il
Proietti lo ha atteso in abiti borghesi continuando a protestare, ostacolando la chiusura della porta
dello spogliatoio dell’arbitro e colpendola violentemente. La sanzione irrogata dal G.S. deve
ritenersi adeguata alla gravità degli episodi sopra descritti e quindi meritevoli di integrale
conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla società A.C.D. Ferrentillo.
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.