COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 85 del 05/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3^ CATEGORIA NEL R
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 85 del 05/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
3^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CIRCOLO ARCI S.EGIDIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO
ARCI S.EGIDIO - COLVALENZESE DISPUTATA IL 28.11.2009 A S.EGIDIO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 03.12.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA.
• PER AMMENDA DI €. 550.00
• PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNETTI MATTEO FINO AL 30.06.2013;
• RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA ARBITRO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.02.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione delle
sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha confermato integralmente quanto riportato
nel referto di gara.
Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda, questa, tenuto conto dello svolgimento dei fatti, può
essere contenuta in €. 350,00.
Quanto, invece, al comportamento tenuto dal calciatore Brunetti Matteo, la Commissione, pur
censurando le condotte violente poste in essere reiteratamente dallo stesso nei confronti dell’arbitro,
ritiene equo ridurre la squalifica fino al 31.12.2012.
Per quanto attiene, infine, i danni arrecati all’autovettura del direttore di gara, si conferma la decisione
del G.S. che ha fatto obbligo alla società di risarcirli integralmente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, delibera:
- di ridurre ad €. 350,00;
- di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Brunetti Matteo fino al 31.12.2012;
- di confermare l’obbligo alla società di risarcire i danni all’autovettura del direttore di gara.
_ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.