COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 29 ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 29 ottobre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: F.C.D. VIRTUS BITRITTO - PUGLIA SPORT ALTAMURA del 27 Settembre 2009. (Reclamo della
PUGLIA SPORT ALTAMURA) in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19
dell’1 ottobre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- considerato che il comportamento ingiurioso è stato assunto da una sola persona, a fine gara, nei
confronti dell’arbitro mentre abbandonava l’impianto sportivo;
- ritenuto pertanto che tale comportamento può essere adeguatamente sanzionato con l’ammenda di €
100,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a € 100,00 l’ammenda inflitta alla società PUGLIA SPORT ALTAMURA e, per l’effetto, non addebitarsi
la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.