COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 29 ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 25 del 29 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Gara: JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE - F.C.D. REAL ADELFIA del 4 Ottobre 2009. (Reclamo della

società F.C.D. REAL ADELFIA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del

calciatore NOE’ GIUSEPPE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 21 delL’ 8 Ottobre 2009

del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

considerato che dalla documentazione in atti si rileva la responsabilità del calciatore NOE’ GIUSEPPE il

quale, al 41° del 1° tempo, tirava il pallone sulla testa di un avversario;

Ritenuto, tuttavia, di dover adeguare la punizione sportiva alla reale entità dell’addebito;

DELIBERA

-  ridursi la squalifica comminata al calciatore NOE’ GIUSEPPE fino a tutto il 28 Ottobre 2009;

-  non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.

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