COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 29 ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 29 ottobre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE - F.C.D. REAL ADELFIA del 4 Ottobre 2009. (Reclamo della
società F.C.D. REAL ADELFIA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore NOE’ GIUSEPPE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 21 delL’ 8 Ottobre 2009
del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
considerato che dalla documentazione in atti si rileva la responsabilità del calciatore NOE’ GIUSEPPE il
quale, al 41° del 1° tempo, tirava il pallone sulla testa di un avversario;
Ritenuto, tuttavia, di dover adeguare la punizione sportiva alla reale entità dell’addebito;
DELIBERA
- ridursi la squalifica comminata al calciatore NOE’ GIUSEPPE fino a tutto il 28 Ottobre 2009;
- non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.