COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 29 ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 25 del 29 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: F.C.D. VIRTUS BITRITTO - PUGLIA SPORT ALTAMURA del 27 Settembre 2009. (Reclamo della

PUGLIA SPORT ALTAMURA) in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a

carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19

dell’1 ottobre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  considerato che il comportamento ingiurioso è stato assunto da una sola persona, a fine gara, nei

confronti dell’arbitro mentre abbandonava l’impianto sportivo;

-  ritenuto pertanto che tale comportamento può essere adeguatamente sanzionato con l’ammenda di €

100,00

P.Q.M.

D E L I B E R A

ridursi a € 100,00 l’ammenda inflitta alla società PUGLIA SPORT ALTAMURA e, per l’effetto, non addebitarsi

la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it