COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 5 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento promosso dal Procurat

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 5 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento

promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 5 Agosto 2009 ( prot. 837/1311 pf 08-09 GR/mg)

nei confronti

- del Sig. Romeo SICURO Presidente della Soc. A.TOMA;

- della Soc. A. Toma;

PER RISPONDERE

-  il Sig. Romeo SICURO della violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in

relazione all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del collegio arbitrale

pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 14/2/2009 che, in relazione alla vertenza n. 19/89 con

l’allenatore MORELLO Alessandro, omettendo di corrispondere allo stesso la complessiva somma di

€ 9.122,00 comprensiva degli interessi equitativamente conteggiati nel termine di 30 giorni.

 -  la Soc. A. Toma a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti

al proprio presidente per la violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in

relazione all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del collegio arbitrale

pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 14/2/2009 che, in relazione alla vertenza n. 19/89 con

l’allenatore MORELLO Alessandro, omettendo di corrispondere allo stesso la complessiva somma di

€ 9.122,00 comprensiva degli interessi equitativamente conteggiati nel termine di 30 giorni.

FATTO

Su delibera del Collegio Arbitrale del 14.2.09 in merito alla vertenza tra la Soc. A. Toma e il proprio allenatore

Sig. Alessandro MORELLO, che obbligava la predetta società al pagamento della somma di €9.000 e

interessi di €122 dovuta all'allenatore in forza di una scrittura privata regolarmente depositata in data 22.7.08,

la Procura Federale accertava l'inadempimento della Soc. A.Toma in quanto non aveva dato esecuzione a

quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale.

La Procura Federale, dopo aver rilevato che l'illecito disciplinare è imputabile ai soggetti innanzi menzionati

DEFERIVA

a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Romeo SICURO e la Soc. A. Toma per le violazioni loro

addebitate.

Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. A.R. del 28/9/09, la C.D.T.

disponeva la convocazione delle parti innanzi menzionate per l'udienza del 26/10/09 nella quale compariva

l'Avv. Paolo Mormando per la Procura Federale.

Non comparivano, benché regolarmente convocati il Sig. Romeo SICURO e il rappresentante della soc. A.

Toma, la quale faceva pervenire memoria difensiva scritta della quale veniva data lettura.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva dalla documentazione in atti e dalla difesa della soc. A Toma

che il pagamento della somma di €9122 è stato effettuato in data 13.7.09.

Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale il Presidente dava la parola al sost. proc. Avv. Paolo

Mormando, il quale, dopo breve discussione, concludeva chiedendo

-  per il Sig. romeo SICURO l'inibizione di mesi SEI;

 -  per la soc. A. Toma la penalizzazione di un punto in classica da scontare nella corrente stagione sportiva

e l'ammenda di € 1500,00;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritiene non esservi dubbi sulle violazioni contestate ai deferiti

anche se rileva l'avvenuto pagamento della somma addebitata e tale rilevanza non può che incidere sulle

sanzioni da comminare ai deferiti

Tutto ciò premesso la C.D.T. Puglia

DELIBERA

infliggersi :

-  Sig. Romeo SICURO la inibizione di mesi SEI;

-  Soc. A. Toma la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di Euro 500.

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