COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 5 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento promosso dal Procurat
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 5 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 5 Agosto 2009 ( prot. 837/1311 pf 08-09 GR/mg)
nei confronti
- del Sig. Romeo SICURO Presidente della Soc. A.TOMA;
- della Soc. A. Toma;
PER RISPONDERE
- il Sig. Romeo SICURO della violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in
relazione all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del collegio arbitrale
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 14/2/2009 che, in relazione alla vertenza n. 19/89 con
l’allenatore MORELLO Alessandro, omettendo di corrispondere allo stesso la complessiva somma di
€ 9.122,00 comprensiva degli interessi equitativamente conteggiati nel termine di 30 giorni.
- la Soc. A. Toma a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti
al proprio presidente per la violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in
relazione all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del collegio arbitrale
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 14/2/2009 che, in relazione alla vertenza n. 19/89 con
l’allenatore MORELLO Alessandro, omettendo di corrispondere allo stesso la complessiva somma di
€ 9.122,00 comprensiva degli interessi equitativamente conteggiati nel termine di 30 giorni.
FATTO
Su delibera del Collegio Arbitrale del 14.2.09 in merito alla vertenza tra la Soc. A. Toma e il proprio allenatore
Sig. Alessandro MORELLO, che obbligava la predetta società al pagamento della somma di €9.000 e
interessi di €122 dovuta all'allenatore in forza di una scrittura privata regolarmente depositata in data 22.7.08,
la Procura Federale accertava l'inadempimento della Soc. A.Toma in quanto non aveva dato esecuzione a
quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale.
La Procura Federale, dopo aver rilevato che l'illecito disciplinare è imputabile ai soggetti innanzi menzionati
DEFERIVA
a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Romeo SICURO e la Soc. A. Toma per le violazioni loro
addebitate.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. A.R. del 28/9/09, la C.D.T.
disponeva la convocazione delle parti innanzi menzionate per l'udienza del 26/10/09 nella quale compariva
l'Avv. Paolo Mormando per la Procura Federale.
Non comparivano, benché regolarmente convocati il Sig. Romeo SICURO e il rappresentante della soc. A.
Toma, la quale faceva pervenire memoria difensiva scritta della quale veniva data lettura.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva dalla documentazione in atti e dalla difesa della soc. A Toma
che il pagamento della somma di €9122 è stato effettuato in data 13.7.09.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale il Presidente dava la parola al sost. proc. Avv. Paolo
Mormando, il quale, dopo breve discussione, concludeva chiedendo
- per il Sig. romeo SICURO l'inibizione di mesi SEI;
- per la soc. A. Toma la penalizzazione di un punto in classica da scontare nella corrente stagione sportiva
e l'ammenda di € 1500,00;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritiene non esservi dubbi sulle violazioni contestate ai deferiti
anche se rileva l'avvenuto pagamento della somma addebitata e tale rilevanza non può che incidere sulle
sanzioni da comminare ai deferiti
Tutto ciò premesso la C.D.T. Puglia
DELIBERA
infliggersi :
- Sig. Romeo SICURO la inibizione di mesi SEI;
- Soc. A. Toma la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di Euro 500.