COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: U.S. S.VITO - A.S.D. LEPORANO del 11 Ottobre 2009. (Reclamo dell’ U.S. S.VITO) per il risultato

della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 29 ottobre 2009 del Comitato

Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  rilevato che ai sensi dell’art. 46 punto 5 del C.G.S. la Società ricorrente non ha allegato al reclamo

l’attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte

P.Q.M.

D E L I B E R A

dichiararsi INAMISSIBILE il reclamo proposto dalla Società U.S. S.VITO e per l’effetto addebitarsi la relativa

tassa sul conto della reclamante.

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