COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S. FRAGAGNANO – A.C.D. CASTELLANE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: U.S. FRAGAGNANO - A.C.D. CASTELLANETA del 18 Ottobre 2009. (Reclamo dell’ U.S.

FRAGAGNANO) in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del

calciatore MAGGI Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 22 ottobre 2009

del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  nell’assenza della Società reclamante, pur regolarmente convocata;

-  considerato che il comportamento del calciatore MAGGI Alessandro, pur antisportivo e censurabile, può

ritenersi sanzionabile con la squalifica fino al 18 Novembre 2009.

P.Q.M.

D E L I B E R A

ridursi al 18 Novembre 2009 la squalifica inflitta al calciatore MAGGI Alessandro e, per l’effetto, non

addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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