COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S. FRAGAGNANO – A.C.D. CASTELLANE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: U.S. FRAGAGNANO - A.C.D. CASTELLANETA del 18 Ottobre 2009. (Reclamo dell’ U.S.
FRAGAGNANO) in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore MAGGI Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 22 ottobre 2009
del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- nell’assenza della Società reclamante, pur regolarmente convocata;
- considerato che il comportamento del calciatore MAGGI Alessandro, pur antisportivo e censurabile, può
ritenersi sanzionabile con la squalifica fino al 18 Novembre 2009.
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 18 Novembre 2009 la squalifica inflitta al calciatore MAGGI Alessandro e, per l’effetto, non
addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.