COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: POL.D. CALCIO GRAVINA – A.S.D. EAGL
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: POL.D. CALCIO GRAVINA - A.S.D. EAGLES TRIGGIANO del 18 Ottobre 2009. (Reclamo della
A.S.D. EAGLES TRIGGIANO) in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore LUISI Andrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 22 ottobre
2009 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- considerato che dalla documentazione in atti si rileva la responsabilità del calciatore LUISI Andrea, il quale,
a fine partita, colpiva con un pugno alle spalle un calciatore avversario;
- ritenuta equa la sanzione inflitta dal Primo Giudice che non merita modifica
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingersi il reclamo proposto dalla Società A.S.D. EAGLES TRIGGIANO e, per l’effetto, addebitarsi la
relativa tassa sul conto della Società.