COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: POL.D. CALCIO GRAVINA – A.S.D. EAGL

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: POL.D. CALCIO GRAVINA - A.S.D. EAGLES TRIGGIANO del 18 Ottobre 2009. (Reclamo della

A.S.D. EAGLES TRIGGIANO) in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a

carico del calciatore LUISI Andrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 22 ottobre

2009 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  considerato che dalla documentazione in atti si rileva la responsabilità del calciatore LUISI Andrea, il quale,

a fine partita, colpiva con un pugno alle spalle un calciatore avversario;

-  ritenuta equa la sanzione inflitta dal Primo Giudice che non merita modifica

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingersi il reclamo proposto dalla Società A.S.D. EAGLES TRIGGIANO e, per l’effetto, addebitarsi la

relativa tassa sul conto della Società.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it