COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LIBERTAS PALESE – A.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S.D. LIBERTAS PALESE - A.S.D. LIBERTY del 24 Ottobre 2009. (Reclamo della A.S.D.

LIBERTAS PALESE) in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della

Società per l’ammenda di €. 50,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 29 ottobre

2009 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  rilevato che è stato proposto reclamo avverso un provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art.45 punto

3 lettera D del C.G.S.

P.Q.M.

D E L I B E R A

dichiararsi INAMISSIBILE il reclamo proposto dalla Società A.S.D. LIBERTAS PALESE e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante.

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