COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA - A.S.D. CAPURSO del 18 Ottobre 2009. (Reclamo della PUGLIA

SPORT ALTAMURA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del

dirigente FIORINO Tommaso di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 22 ottobre 2009

del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

- nell’assenza della società reclamante, pur regolarmente convocata;

- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali per cui equa si

appalesa la inibizione inflitta dal primo giudice al sig. FIORINO Tommaso;

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla Società PUGLIA SPORT ALTAMURA e, per l’effetto, addebitarsi la

relativa tassa sul conto della reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it