COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA – CAPURSO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA - CAPURSO del 18 Ottobre 2009. (Reclamo della PUGLIA SPORT

ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per

il risultato della gara, ammenda di €. 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 29

ottobre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

- rilevato che ai sensi dell’art. 46 punto 5 del C.G.S. la Società ricorrente non ha allegato al reclamo

l’attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte

P.Q.M.

D E L I B E R A

dichiararsi INAMISSIBILE il reclamo proposto dalla Società PUGLIA SPORT ALTAMURA e per l’effetto

addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante.

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