COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA – CAPURSO
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA - CAPURSO del 18 Ottobre 2009. (Reclamo della PUGLIA SPORT
ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per
il risultato della gara, ammenda di €. 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 29
ottobre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che ai sensi dell’art. 46 punto 5 del C.G.S. la Società ricorrente non ha allegato al reclamo
l’attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi INAMISSIBILE il reclamo proposto dalla Società PUGLIA SPORT ALTAMURA e per l’effetto
addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante.