COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Gara: A.S.D. CASTELLANA - A.S.D. VIRTUS CALCIO BARI del 25 Ottobre 2009. (Reclamo della società

A.S.D. CASTELLANA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale a carico del Sig. FORTUNATO

CARMELO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 29 Ottobre 2009 del Comitato

Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

rilevato che appare verosimile la ricostruzione dei fatti operata dalla società reclamante, anche alla luce di

una rilettura del referto arbitrale;

che, pertanto, la sanzione inflitta al Sig. FORTUNATO CARMELO, allenatore della società A.S.D.

CASTELLANA, merita di essere ridotta e così adeguata al comportamento antisportivo da questi tenuto, non

integrante gli estremi della violenza;

in parziale accoglimento del gravame

DELIBERA

-  ridursi la squalifica inflitta al Sig. FORTUNATO CARMELO fino al 7 Dicembre 2009;

-  non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del reclamo.

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