COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. CASTELLANA - A.S.D. VIRTUS CALCIO BARI del 25 Ottobre 2009. (Reclamo della società
A.S.D. CASTELLANA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale a carico del Sig. FORTUNATO
CARMELO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 29 Ottobre 2009 del Comitato
Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
rilevato che appare verosimile la ricostruzione dei fatti operata dalla società reclamante, anche alla luce di
una rilettura del referto arbitrale;
che, pertanto, la sanzione inflitta al Sig. FORTUNATO CARMELO, allenatore della società A.S.D.
CASTELLANA, merita di essere ridotta e così adeguata al comportamento antisportivo da questi tenuto, non
integrante gli estremi della violenza;
in parziale accoglimento del gravame
DELIBERA
- ridursi la squalifica inflitta al Sig. FORTUNATO CARMELO fino al 7 Dicembre 2009;
- non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del reclamo.