COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI

Gara: POL.D. CALCIO GRAVINA - C.S.D. ALTAMURA del 30 Ottobre 2009. (Reclamo della società

C.S.D. ALTAMURA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul

Comunicato Ufficiale n° 14 del 5 Novembre 2009 della Delegazione Provinciale di Bari).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

rilevato che la società reclamante è stata informata della programmazione dell’incontro con la società POL.D.

CALCIO GRAVINA mediante la pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale n° 12 del 22 Ottobre 2009

della Delegazione Provinciale di Bari;

che era onere della società C.S.D. ALTAMURA prendere visione dell’anzidetto Comunicato Ufficiale;

che la disciplina richiamata in atti dalla reclamante non è conferente (v. C.U. n° 4/09) o regola solo lo

svolgimento dei Campionati Regionali (v. C.U. n° 7/09);

che, quindi, la colpevole condotta della società C.S.D. ALTAMURA merita adeguata sanzione;

tutto ciò rilevato

DELIBERA

-  rigettarsi il reclamo e confermarsi la decisione del Giudice di prime cure;

-  dispone addebitarsi la tassa reclamo attesone il rigetto.

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