COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 26 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara: A. STEFANIZZI SOGLIANO - A.S.D. COPERTINO dell’ 1 Novembre 2009. (Reclamo della
A.STEFANIZZI SOGLIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della società per la squalifica campo per 2 giornate a porte chiuse in campo neutro, squalifica calciatore
LENTINI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 5 Novembre 2009 del Comitato
Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro e l’assistente che hanno reso supplemento di rapporto;
- rilevato che gli episodi verificatisi a fine gara, pur inequivocabilmente addebitabili per responsabilità
oggettiva alla società A. STEFANIZZI SOGLIANO, possono trovare attenuazione nel comportamento fattivo
dei dirigenti della suddetta società, per cui più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica del campo
di una giornata (già scontata) con l’aggiunta dell’ammenda totale di € 1.500,00 (comprensiva quindi di
quella di € 500,00 già comminata dal primo giudice);
- ritenuto altresì che il comportamento del calciatore LENTINI Antonio va considerato sicuramente
antisportivo ma non violento (così come qualificato dallo stesso arbitro nel suo supplemento di rapporto
reso a questa Commissione Disciplinare Territoriale) può essere adeguatamente punito con la squalifica
fino al 10/12/2009
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi la squalifica del campo a carico della società A. STEFANIZZI SOGLIANO ad una sola giornata (già
scontata) e infliggersi l’ammenda di complessivi € 1.500,00 (ivi compresa quella di € 500,00 comminata
dal Primo Giudice);
- ridursi al 10 Dicembre 2009 la squalifica inflitta al calciatore LENTINI Antonio;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.