COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 26 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. RACALE - A.S.D. ALBEROBELLONOCI dell’ 8 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D.
RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 800.00 e squalifica calciatore NARCISI Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 27 del 12 Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante (che non ha contestato la gravità dei fatti occorsi ma si è
limitata a richiamare precedenti comportamenti dei propri sostenitori locali) non ha trovato conferma negli
atti ufficiali, per cui, attesa la gravità dei fatti occorsi va confermata la sanzione dell’ammenda di € 800.00
inflitta dal primo giudice;
- ritenuto altresì, che adeguata al comportamento antisportivo e violento del calciatore NARCISI Vincenzo,
non merita modifica la squalifica inflitta dal primo giudice, che questa Commissione Disciplinare
Territoriale ritiene adeguata all’infrazione commessa;
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. RACALE e, per l’effetto, addebitare sul conto della stessa
la relativa tassa.