COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 29 del 26 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Gara: A.S.D. RACALE - A.S.D. ALBEROBELLONOCI dell’ 8 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D.

RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per

l’ammenda di € 800.00 e squalifica calciatore NARCISI Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato

Ufficiale n. 27 del 12 Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante (che non ha contestato la gravità dei fatti occorsi ma si è

limitata a richiamare precedenti comportamenti dei propri sostenitori locali) non ha trovato conferma negli

atti ufficiali, per cui, attesa la gravità dei fatti occorsi va confermata la sanzione dell’ammenda di € 800.00

inflitta dal primo giudice;

-  ritenuto altresì, che adeguata al comportamento antisportivo e violento del calciatore NARCISI Vincenzo,

non merita modifica la squalifica inflitta dal primo giudice, che questa Commissione Disciplinare

Territoriale ritiene adeguata all’infrazione commessa;

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. RACALE e, per l’effetto, addebitare sul conto della stessa

la relativa tassa.

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