COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 26 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. VIRTUS LATIANO - A.S. TUTURANO dell’1 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D. VIRTUS
LATIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il
risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 5 Novembre 2009 della
Delegazione Provinciale di Brindisi).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- letto il supplemento di rapporto di gara trasmesso dall’arbitro nel quale viene confermato che la
sostituzione effettuata dalla società A.S.D. VIRTUS LATIANO all’8° del secondo tempo è quella tra il
calciatore n. 9 LIGORIO Cosimo (nato 1989) e il n. 14 CAVALLO Daniele (nato 1979);
- rilevato che la società A.S.D. VIRTUS LATIANO non ha ottemperato alle disposizioni emanate dalla L.N.D.
circa l’obbligo di impiegare per tutta la gara almeno n. 3 calciatori Juniores nati dall’1/1/1989 in poi in
quanto per effetto della sostituzione di cui sopra è rimasta sul terreno di gioco con soli due calciatori nati
dall’1/1/1989 in poi;
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. VIRTUS LATIANO e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.