COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. CISTERNINO - A.S.D. REAL EAGLES dell’1 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D. REAL

EAGLES in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per

l’ammenda di € 200.00 e squalifica calciatore CURSI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato

Ufficiale n. 26 del 5 Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- udito il rappresentante della ricorrente;

- esperite indagini;

- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

- considerato che sono risultate interamente confermate tutte le circostanze di fatto, tutti gli addebiti mossi sia

alla società A.S.D. REAL EAGLES che al calciatore CURSI Antonio per cui, adeguate ai fatti occorsi appaiono

le sanzioni inflitte dal primo giudice

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. REAL EAGLES, per l’effetto, addebitare sul conto della

Stessa la relativa tassa.

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