COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. CISTERNINO - A.S.D. REAL EAGLES dell’1 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D. REAL
EAGLES in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 200.00 e squalifica calciatore CURSI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 26 del 5 Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- considerato che sono risultate interamente confermate tutte le circostanze di fatto, tutti gli addebiti mossi sia
alla società A.S.D. REAL EAGLES che al calciatore CURSI Antonio per cui, adeguate ai fatti occorsi appaiono
le sanzioni inflitte dal primo giudice
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. REAL EAGLES, per l’effetto, addebitare sul conto della
Stessa la relativa tassa.