COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ATLETICO CAPURSO – A.C.D.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. ATLETICO CAPURSO - A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA dell’1 Novembre 2009. (Reclamo
della A.S.D. ATLETICO CAPURSO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per il risultato della gara, per l’ammenda di € 500.00 e squalifica calciatore NISTA
Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 5 Novembre 2009 del Comitato
Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- considerato che i fatti occorsi, attribuibili al comportamento antisportivo e rissoso, sono risultati addebitabili
ai soli calciatori e tesserati della società A.S.D. ATLETICO CAPURSO, per cui corretta è l’attribuzione delle
sanzioni alla perdita della gara con il risultato di 0 - 3 attribuita dal primo giudice che merita conferma;
rilevato, altresì, che non trova giustificazione l’ammenda di € 500,00 che presuppone una sanzione attribuibile
non già ai tesserati (suscettibili di punizione autonoma) ma a comportamenti di sostenitori locali e/o a fatti
attribuibili direttamente alla società
P.Q.M.
D E L I B E R A
annullarsi l’ammenda di € 500,00 comminata a carico della società A.S.D. ATLETICO CAPURSO,
confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale l’accoglimento del ricorso.