COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 30 del 3 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Gara: TARANTO SPORT S.R.L. - A.S.D. ALBEROBELLONOCI dell’ 1 Novembre 2009. (Reclamo della

società TARANTO SPORT S.R.L. in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale a

carico della società (ammenda di € 200,00), di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 26 del 5

Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

rilevato che da quanto emerge dall’iterrogatorio dell’arbitro va imputata alla società ospitante e reclamante

una lieve colpa per non aver provveduto prima all’allontanamento di quelle persone che sostavano nei pressi

degli spogliatoi;

che va anche considerato che tale allontanamento si è verificato subito dopo la richiesta dell’arbitro con l’aiuto

del capitano della società TARANTO SPORT S.R.L. senza alcun incidente o frasi oltraggiose o violente;

che per tali motivi si appalesa l’opportunità di ridurre a misura più equa la sanzione inflitta dal Primo Giudice;

DELIBERA

-  ridursi ad € 50,00 la sanzione dell’ammenda comminata dal Primo Giudice;

-  non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del reclamo.

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