COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 32 del 10 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. CASAMASSIMA - A.S.D. CELLAMARE 2005 del 15 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D.

CELLAMARE 2005 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della

società per l’ammenda di € 200.00 e Inibizione dirigente FUMAI Vito e calciatore TRICARICO Christian di cui

alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 19 Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- udito il rappresentante della ricorrente;

- esperite indagini;

- considerato che il comportamento del dirigente, Sig. FUMAI Vito va qualificato come irriguardoso e

antisportivo e per ciò punibile con la inibizione fino al 10/12/2009;

- rilevato che non merita modifica il provvedimento della sanzione pecuniaria inflitta dal primo giudice per il

comportamento di un soggetto non identificato, ma risultato riconducibile alla società A.S.D. CELLAMARE

2005 per cui la stessa va confermata

P.Q.M.

D E L I B E R A

Ridursi al 10/12/2009 la inibizione inflitta al dirigente sig. FUMAI Vito, confermarsi nel resto le impugnate

decisioni;

non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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